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Entra in vigore la “nuova” Direttiva Macchine

fonte: 'Elettricoplus'
Entra in vigore la “nuova” Direttiva Macchine
20.05.2010
Lo scorso 19 febbraio 2010 è stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale n. 41, S.O. n. 36) il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo, la “vecchia” direttiva macchine, abrogata con decorrenza 29 dicembre 2009 - D.P.R. n. 459 del 24/07/1996, che si riferiva a tutti i tipi di macchinario ed ai loro componenti di sicurezza immessi isolatamente sul mercato. La Direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute cui debbono rispondere i prodotti in occasione della loro fabbricazione e prima della loro immissione sul mercato.

Tutto ciò comporta una serie di rilevanti ricadute per ciò che attiene al tema della sicurezza sul lavoro, giacché il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori macchine ed attrezzature di lavoro che riportino il marchio CE di conformità, rilasciato secondo tale nuova Direttiva. Ovviamente considerazioni analoghe valgono anche per i lavoratori autonomi.

Per le macchine maggiormente pericolose (allegato IV della direttiva) l’attestazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è stabilita nel corso di procedure di valutazione, eseguite da appositi Enti (gli Organismi Notificati al Ministero dello Sviluppo Economico per tale Direttiva). Per le altre tipologie di macchine è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico, in accordo con quanto riportato nell'allegato V della direttiva.

In generale, tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione (manuale d’uso e manutenzione). I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano.

Nello specifico, la “nuova” Direttiva macchine concerne i seguenti tipi di prodotto:

a) macchine
b) attrezzature intercambiabili
c) componenti di sicurezza
d) accessori di sollevamento
e) catene, funi e cinghie (nuova categoria)
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
g) quasi - macchine (nuova categoria costituita dai cosiddetti insiemi, aggregati che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata - ad es.: un sistema di azionamento - unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati in altre macchine o ad altre quasi -macchine o, infine, ad apparecchi per costituire una macchina)

Non fanno parte della Direttiva Macchine (ma debbono comunque possedere il marchio CE):   
1. Gli interruttori ed i sezionatori in alta tensione;
2. I prodotti elettrici ed elettronici purché siano oggetto della Direttiva 2006/95/CE (cd “Bassa Tensione”): elettrodomestici, apparecchiature audio e video, macchine ordinarie da ufficio, quadri elettrici, motori elettrici.


Segnaliamo le principali novità del decreto di recepimento, evidenziando quelle che hanno ricaduta diretta sulla materia della sicurezza e salute del lavoro.

La marcatura CE deve essere collocata vicino al nome del fabbricante della macchina, usando la stessa tecnica di apposizione del nome medesimo e deve essere seguita dal numero di identificazione dell’Organismo Notificato quando è applicata la procedura di garanzia della qualità totale. 
 
Nell’allegato IX vengono indicati i requisiti minimi che devono possedere gli Organismi Notificati in maniera più specifica rispetto alla previgente Direttiva.
Sono inoltre previsti requisiti integrativi, da stabilirsi con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto riguarda le macchine in servizio prima della precedente Direttiva, risulta abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto;, in particolare:

Comma 1: i soggetti che noleggiano, concedono in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore della previgente Direttiva macchine - privi di marcatura CE - devono attestare, sotto la propria responsabilità, che tali attrezzature siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore della “vecchia” macchine.

Comma 3: i soggetti utilizzatori di macchine, già soggetti alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12/9/1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore della “vecchia” Direttiva macchine, hanno l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.
Le disposizioni in questione concernono il fatto che vi sono sul mercato, ancora oggi, macchine in servizio prima dell’entrata in vigore della prima Direttiva macchine e macchine rientranti nel campo di applicazione del D.M. del 1959.

Per quanto concerne invece gli ascensori da cantiere e gli apparecchi di sollevamento per persone con velocità di spostamento non superiore a 0,15 metri/secondo sono scorporati dalla Direttiva Ascensori ed ora risultano compresi nella nuova Direttiva Macchine.

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