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Installatori a “norma”

di: Roberta Leprotti fonte: 'Il Giornale dell'Installatore Elettrico' n.3 | 25 marzo 2011 - pagina 22-25
Installatori a “norma”
14.04.2011
Il prossimo 4 luglio dovrebbe trovare attuazione il Regolamento CE 303/2008, attuativo del Regolamento CE 842/2006, relativo ai “requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenente taluni gas fluorurati ad effetti serra”.

Il condizionale è d’obbligo poiché siamo ancora in alto mare e, tuttora, mancano i decreti attuativi per stabilire il “chi, come, quando” di un percorso formativo che presenta non poche perplessità.
Tutto parte dalla legittima quanto doverosa necessità di preservare l’ambiente dai danni che potrebbe causare l’uso improprio o maldestro di certi gas.

Gli obblighi comunitari

Tutto ha origine dalla considerazione che molti gas fluorurati a effetto serra, disciplinati dal Protocollo di Kyoto, sono gas ad alto potenziale di riscaldamento globale e che, quindi, è necessario che il Parlamento europeo emani delle disposizioni per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra.
Il Regolamento CE 842 del 17 maggio 2006 ha, quindi, l’obiettivo principale di ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplate nel Protocollo di Kyoto e pertanto la protezione dell’ambiente così come stabilito nel Trattato Europeo (articolo 175 - paragrafo1).

All’articolo 5 (Formazione e certificazione) il Regolamento stabilisce le tempistiche, prevedendo che:
- “Entro il 4 luglio 2007, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, sono stabiliti i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4” (articolo 5 - paragrafo 1);
- “Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certificazione sulla base dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro” (articolo 5 - paragrafo 2);
- “Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell’esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo” (articolo 5 - paragrafo 4).

Il Regolamento stabilisce che ciascuno degli Stati membri ha l’obbligo di istituire un sistema di certificazione per le imprese e per il personale tale da garantire il possesso delle competenze e conoscenze necessarie a operare in sicurezza (prevenzione delle emissioni e recupero degli F-Gas). Il sistema di certificazione deve altresì prevedere la designazione di appositi organismi di valutazione e certificazione per l’effettuazione delle prove di esame (teoriche e pratiche) e per il successivo rilascio dei certificati attestanti il superamento dell’esame.

Quindi, entro il 4 luglio 2009, si sarebbe dovuto provvedere a livello nazionale affinché le imprese operanti nel settore impiantistico fossero in possesso di tutte le certificazioni prescritte dalla norma europea. Come ben sappiamo tutto ciò non è avvenuto poiché, tuttora, dal Ministero dell’Ambiente non giungono notizie in merito.
Nel frattempo, la Commissione Europea ha provveduto ad emanare i regolamenti di attuazione del Regolamento CE 842/2006. Si tratta di 10 regolamenti che definiscono gli aspetti tecnici di alcune disposizioni lì contenute.

Per i nostri lettori sono di particolare interesse:
- Regolamento 303/2008 “che stabilisce, in conformità al Regolamento CE 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra”;
- Regolamento 305/2008 “che stabilisce, in conformità al Regolamento CE 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione”;
- Regolamento 304/2008 “che stabilisce, in conformità al Regolamento CE 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra”;
- Regolamento 308/2008 “che stabilisce, in conformità al Regolamento CE 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il formato della notifica di formazione e certificazione degli Stati membri”.

È il Regolamento 303/2008 della Commissione Europea che interessa in maniera particolare gli installatori, perché ha definito i termini “installazione” e “manutenzione e riparazione”:

- “installazione”, l’assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l’operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio;
- “manutenzione o riparazione”, tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all’articolo 2, paragrafo 14, e all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006. In particolare, tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell’apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell’apparecchiatura e riparare le perdite.

Ha poi stabilito 4 “livelli” di certificazione di cui imprese e personale dovranno dotarsi:
1. Categoria I: chi è in possesso di questo livello di certificazione può svolgere qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompa di calore.
2. Categoria II: chi è in possesso di questo livello di certificazione  può svolgere qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompa di calore con carica inferiore a 3 kg (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato). Può, inoltre, svolgere la ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più di carica (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento (collegamento) sul circuito frigorifero.
3. Categoria III: chi è in possesso di questo livello di certificazione  può eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato).
4. Categoria IV: chi è in possesso di questo livello di certificazione  può eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento (collegamento) sul circuito frigorifero.

L’esame per l’ottenimento della certificazione richiede, ovviamente, il possesso di conoscenze teoriche e abilità pratiche commisurate alla categoria che si intende conseguire.

Ancora in alto mare
Come si diceva, a livello nazionale, tutto è fermo nonostante l’entrata in vigore sia vicinissima.
Infatti il Ministero dell’Ambiente, che è il Dicastero competente, non ha finora provveduto all’emanazione di un provvedimento che recepisca il Regolamento 303/2008. Il 4 luglio è dietro l’angolo e le imprese installatrici interessate non hanno ancora visto neppure i certificati provvisori che, a norma dell’articolo 6 del Regolamento 303/2008, avrebbero dovuto essere rilasciati da parte dell’autorità competente nazionale alle imprese in possesso dei requisiti tecnici e professionali riconosciuti ai sensi del DM 37/2008 e al personale addetto in possesso dell’esperienza professionale comprovata dalla qualifica contrattuale. I certificati provvisori avrebbero dovuto riportare la categoria e la data di scadenza (il 4 luglio 2011).

Come si diceva, i decreti attuativi avrebbero dovuto istituire un organismo di certificazione che istituisce ed applica le procedure per il rilascio, la sospensione ed il ritiro dei certificati. L’organismo di certificazione tiene il registro che consente di verificare la posizione di una persona fisica o di un’impresa certificate. Infatti, è il Registro che costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione ed è conservato per almeno 5 anni.
Avrebbe dovuto essere inoltre designato un organismo di valutazione con il compito di organizzare le prove di esame per il personale che svolge le attività contemplate nel regolamento.
Gli esami dovranno essere programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze minime indicate. L’organismo di valutazione, che potrebbe coincidere con l’organismo di certificazione, adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione. Inoltre, si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi d’esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d’esame. I candidati avranno a disposizione le apparecchiature, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

I dubbi
Restano non pochi dubbi su come si possa attuare la direttiva europea senza modificare il DM 37/08, che non prevede alcuna certificazione per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali relativi alle lettere c e g se non quelli stabiliti dall’articolo 4. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla normativa comunitaria. C’è poi un altro aspetto interessante che riguarda il Registro imprese: sarà necessaria una modifica legislativa per inserire l’obbligo di presentare la certificazione che dovrà essere trascritta e, di conseguenza, comparire nella visura camerale. E per le imprese in possesso dei requisiti ai sensi del DM 37/08 ma sprovviste di certificazione? Sarà prevista una norma per la cancellazione d’ufficio?

I costi per le imprese

La necessità di ottenere la certificazione riguarda la maggioranza delle imprese di installazione.

(scarica l'allegato per leggere l'artcolo completo)

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