NORMATIVA ELETTRICA - ARTICOLO

Fotovoltaico: nuove regole per la connessione alla rete

inserito il: 12.02.2009
di Massimo Monopoli
tratto da 'Il Giornale dell'Installatore Elettrico'


Tra le pratiche burocratiche che più spaventano gli operatori del mercato fotovoltatico vi è senz’altro quella per la connessione degli impianti alla “rete”.
Anche se le cose stanno migliorando con l’auspicato aumento della cultura sia da parte dei clienti sia da parte delle imprese distributrici, non vi è dubbio che Aeeg stia svolgendo un preziosissimo lavoro di “arbitrato” nei rapporti ahimè, spesso conflittuali tra il cliente produttore ed il gestore di rete.
Con l’intento di meglio chiarire i termini di questo rapporto, e sulla scorta delle conflittualità emerse, il 23 luglio 2008 è stata emanata la delibera Aeeg nr. 99/08, in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete per gli impianti di produzione di energia elettrica – Testo integrato delle connessioni attive (Tica).
Tale delibera si applica a tutte le connessioni indipendentemente dal livello di tensione e sostituisce, dal 1 gennaio 2009, le delibere 89/07 e 281/05 rispettivamente dedicate alle connessioni alla rete in bassa tensione ed in media-alta tensione.

Vedi fig.1

Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2008 e riassunta nella tabella 1, per le connessioni in media tensione non allacciati ad utenze esistenti, si dovevano considerare fino a 2 anni di attesa dal primo invio della documentazione al gestore fino al definitivo allacciamento alla rete.

Non essendo previsto un limite di potenza, al di sotto del quale l’impresa distributrice era vincolato a connettere l’impianto in media tensione, si sono verificati casi in cui l’investitore si è vista recapitare la richiesta di connessione in Alta Tensione, con i relativi costi e tempi di realizzazione, anche per impianti di dimensioni tali da diventare “economicamente sconvenienti” in seguito a tale richiesta.

Vedi tabella 1

Con il presente articolo si vogliono chiarire le modifiche procedurali apportate, fortunatamente quasi tutte migliorative per i clienti produttori, rispetto alla precedente normativa, per le connessioni in bassa e media tensione.
Essendo una pratica particolare e dedicata ai soli impianti di grande potenza, non si tratteranno le procedure di connessione alla rete in alta ed altissima tensione.

Secondo il nuovo schema normativo riassunto in tabella 2, il livello di tensione per la connessione è erogato in bassa tensione per potenze fino a 100 kW ed in media tensione per potenze fino a 6 MW. Per connessioni esistenti il livello di tensione è quello della connessione in essere nei limiti di potenza disponibile. Ciò significa che se esiste un’utenza avente potenza contrattuale pari a 200 kW e connessa in bt inserisco un impianto fotovoltaico da 200 kW, la connessione rimane in bt.
Non sono comunque escluse le possibilità di connettere, in accordo con il gestore di rete, impianti in bassa tensione oltre i 100 kW ed in bassa tensione oltre i 6000 kW .

Vedi tabella 2

La richiesta di connessione
La richiesta di connessione deve ancora essere inoltrata al gestore di rete locale per potenze installate fino a 10 MW. Oltre a questo limite, la domanda di connessione deve essere inoltrata direttamente a Terna.
La prima grande novità introdotta dalla delibera 99/08 è rappresentata dalla modulistica per l’invio della richiesta di connessione che è stata uniformata a livello nazionale e prescinde dal gestore di rete al quale deve essere inviata.

All’atto della presentazione della richiesta di connessione, il richiedente è tenuto a versare all’impresa distributrice un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo pari a:
• 100 euro per potenze fino a 50 kW;
• 200 euro per potenze superiori a 50 kW fino a 100 kW;
• 500 euro per potenze superiori a 100 kW fino a 500 kW;
• 1.500 euro per potenze superiori a 500 kW fino a 1.000 kW;
• 2.500 euro per potenze superiori a 1.000 kW.

All’invio della richiesta di connessione, il richiedente può indicare un punto esistente della rete al quale l’impresa distributrice dovrà riferirsi per la determinazione della connessione.

Preventivo di connessione
Nel caso in cui la richiesta di connessione sia stata inoltrata correttamente e non siano richiesti tempi di attesa per accordi per eventuali sopralluoghi, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari al massimo a:
  •  20 giorni lavorativi per potenze fino a 100 kW;
  •  45 giorni lavorativi per potenze da 100 kW a 1.000 kW;
  •  60 giorni lavorativi per potenze superiori a 1.000 kW .
Il preventivo di connessione dovrà contenere le seguenti informazioni:

1.  la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra:

  • o lavori semplici: realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
  • o lavori complessi: realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte dell’impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;

2.   la soluzione tecnica minima per la connessione;

3.   le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;

4.   il corrispettivo per la connessione;

5.   l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l’origine da cui discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento;

6.   il termine previsto per la realizzazione della connessione;

7.   un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione unitamente al nominativo di un responsabile dell’impresa distributrice a cui fare riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica.


Nel caso in cui il richiedente identifichi un punto di connessione esistente preferenziale, il preventivo di connessione dovrà prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente. Qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell’intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, l’impresa distributrice è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni del caso atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza; oppure, l’impresa distributrice può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell’intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l’esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.

L’iter autorizzativo per la rete di connessione
Entro 45 giorni di validità del preventivo, il richiedente dovrà accettare il preventivo di connessione versando il 30% del corrispettivo richiesto ed indicando la volontà o meno esercitare il diritto di seguire in proprio l’iter autorizzativo della connessione.
Nel caso in cui il richiedente esercitasse questo diritto, l’impresa distributrice dovrà fornire entro 30 giorni lavorativi, dalla data di accettazione del preventivo di connessione, tutte le informazioni necessarie per predisporre la documentazione da presentare nell’ambito del processo autorizzativo senza alcun onere aggiuntivo.
In alternativa, a fronte di un compenso, l’impresa distributrice è tenuto a predisporre la documentazione necessaria per l’ottenimento delle autorizzazioni.
Nel caso il richiedente non esercitasse il diritto di seguire in proprio il processo autorizzativo dell’impianto di connessione, l’impresa distributrice è tenuto, a fronte di un compenso, a seguirlo.
La presentazione delle richieste di autorizzazione devono essere inviate agli enti coinvolti entro 30 giorni in caso di connessione bt ed entro 60 giorni in caso di connessione MT.
Dell’invio delle richieste deve essere informato anche il richiedente che deve essere tenuto aggiornato sullo stato di avanzamento dell’iter autorizzativo, almeno con cadenza bimestrale.
All’ottenimento delle autorizzazioni, l’impresa distributrice deve darne comunicazione entro 30 giorni lavorativi al richiedente.

Il corrispettivo per la connessione
Il corrispettivo di connessione dovuto al gestore di rete è il minore tra:

A = CPA•P + CMA•P•DA+100
B = CPB•P + CMB•P•DB + 6000

dove:
CPA = 35 €/kW
CMA = 90 €/(kW· km)
CPB = 4 €/kW
CMB = 7,5 €/ (kW· km)

P = potenza ai fini della connessione ossia il valore dato tra la differenza tra la potenza richiesta in immissione e la potenza già disponibile per la connessione. Nel caso in cui la potenza massima generata dall’impianto ed immessa in rete risulti inferiore a quella già disponibile, questo valore è 0.

DA = distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell’impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni espressa in km

DB = distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione dell’impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni espressa in km

La realizzazione delle opere di connessione
Ottenute le autorizzazioni, compiute le opere a carico del richiedente, pagato il saldo del corrispettivo per la connessione ed inviatone comunicazione al gestore di rete, questo realizza le opere di connessione entro:
  •  30 giorni per le opere semplici
  •  90 giorni più 15 per ogni km di linea da realizzare in media tensione da realizzare eccedente il primo km.
Il richiedente può decidere di realizzare in proprio la connessione alla rete a patto che questo un implichi un intervento alla rete esistente e comunque nel rispetto degli standard realizzativi del gestore di rete.
In tal caso, l’impresa distributrice è tenuta ad inviare tutti gli elementi necessari alla realizzazione della connessione in proprio entro 10 giorni e, ad avvenuta comunicazione da parte del richiedente di termine dei lavori, ad effettuare il collaudo dell’opera entro 20 giorni.
Se il richiedente decide di realizzare in proprio la connessione, il termine CP si annulla ed il termine CP si moltiplica per 0,8.
Nell’esempio 2 il corrispettivo scenderebbe a 9.200 €. In questo caso però il richiedente realizza l’impianto di connessione e lo cede a titolo gratuito al gestore di rete.

Indennizzi automatici
In caso di mancato rispetto dei tempi definiti dalla delibera, l’impresa distributrice deve riconoscere un indennizzo automatico al richiedente secondo la tabella 3.

Vedi tabella 3

Conclusioni
L’entrata in vigore della delibera Aeeg 99/08 ha permesso di chiarire moltissime delle situazioni che hanno portato contrasti tra gli investitori e i tecnici del settore fotovoltaico da un lato ed i gestori della rete ed imprese distributrici dall’altro.
Non vi è dubbio che il solo fatto di avere l’indicazione di un nome, un indirizzo mail ed un numero di telefono a cui riferirsi per i chiarimenti porterà miglioramenti sensibili nei rapporti, favorendo un sempre più la semplicità e l’automazione delle pratiche e, di pari passo, la fiducia degli investitori.

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