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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 392/94 “Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza” (vedi PanEL n.7/94) in vigore dal 15 dicembre scorso, ha portato alla legge 46/90 diverse novità, che riguardano la denuncia di inizio attività da parte delle imprese, le verifiche, la dichiarazione di conformità e la possibilità di dimostrare la conformità dell’ impianto mediante atto di notorietà.
Il DPR è stato emanato in attuazione della legge 537 del ’93: “Interventi correttivi di finanza pubblica”.
La legge 537/93 aveva l’obiettivo di semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi tra i quali quelli previsti dalla legge 46/90.
Dal 15 dicembre ’94, dunque, chi intende avviare una attività di installazione come impresa individuale o societaria, prima di farlo, deve presentare una semplice denuncia alla Commissione Provinciale per l’Artigianato o al Registro delle Ditte, secondo il tipo di impresa, dichiarandosi in possesso dei requisiti tecnico professionali.
Si tratta di un procedimento introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 19 della legge 241/90, che è applicato concretamente, per la prima volta, proprio nel settore dell’installazione.
Subito dopo la denuncia, che è bene inoltrare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, l’impresa può iniziare a realizzare un impianto.
La Commissione Provinciale per l’Artigianato e il Registro delle Ditte, entro 60 giorni, devono verificare il reale possesso dei requisiti; se la verifica ha esito negativo, ordineranno la cessazione dell’attività o daranno un termine per la regolarizzazione.
Se la verifica ha esito positivo, completeranno l’iscrizione dell’impresa indicando il possesso dei requisiti e rilasceranno il certificato di riconoscimento dei requisiti.
Le imprese che hanno fatto denuncia di autocertificazione, ma sono in attesa del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, possono nel frattempo (circa 60 giorni) realizzare gli impianti.
Ricordiamo che l’installatore deve allegare una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, conforme a quello stabilito dal decreto ministeriale dell’11 giugno ’92, alla dichiarazione di conformità.
Nel caso la realizzazione dell’impianto sia terminata e non sia ancora pervenuto il certificato, è sufficiente allegare la copia della denuncia di autocertificazione, con gli estremi della raccomandata.
Nella dichiarazione va specificato che tra gli allegati obbligatori viene fornito, invece della copia del certificato di dichiarazione, copia della denuncia alla CCIAA con la data in cui è stata inoltrata.
L’autocertificazione vale per chi inizia un’attività prevista dal comma 1 lettere da a) a g) dell’articolo 1 della legge 46/90, ma anche per chi, essendo in possesso dei requisiti per un’attiva prevista da una lettera del comma 1, chiede i requisiti per un’altra.

VERIFICHE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Ricordiamo che, per quanto riguarda le verifiche previste dall’art. 14, comma 1, della legge 46/90, il DPR 392/94 stabilisce che dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti, nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.
Il DPR 392/94 ha apportato anche alcune modifiche, non sostanziali, ma relative alle procedure che interessano la dichiarazione di conformità.
Il decreto ha stabilito che la dichiarazione deve essere firmata sia dal titolare, sia dal responsabile tecnico, a meno che si tratti della stessa persona. In questo caso riteniamo sia opportuno specificarlo, per esempio aggiungendo nella dichiarazione di conformità sotto “Il Dichiarante” la scritta “(responsabile tecnico)”.
Prima del 15 dicembre ’94, data di entrata in vigore del DPR 392/94, una copia della dichiarazione di conformità doveva essere inviata dal committente alla camera di Commercio o alla Commissione Provinciale per l’Artigianato se l’impresa installatrice era artigiana.
Ora, invece, è lo stesso installatore che deve inoltrare la copia e comunque sempre alla Camera di Commercio, anche se l’impresa è artigiana.
E’ stato chiarito anche a quale Camera di Commercio: quella nella cui circoscrizione ha sede l’impresa installatrice e non dove è situato l’impianto.
E’ importante notare che, secondo la circolare 3342/C del 22 giugno 94 del Ministero dell’Industria, alla Camera di Commercio va inviata una copia della dichiarazione di conformità senza allegati .

Uffici tecnici interni di aziende non installatrici
I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che siano preposti alla sicurezza ed alla realizzazione degli impianti aziendali devono essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall’art. 3 della legge 46/90 e devono compilare la dichiarazione di conformità.
In questo caso, però, l’autocertificazione e la dichiarazione di conformità non devono essere inviate alla Camera di Commercio, ma restano atti interni.
Se il responsabile dell’ufficio tecnico non è la stessa persona in possesso dei requisiti tecnico professionali rimane valida la disposizione della “doppia firma” nella dichiarazione di conformità.

Atto di notorietà
Il DPR 392/90 introduce anche un’importante disposizione per quanto riguarda le parti comuni dei condomini e le abitazioni dotati di impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90, che sono a norme senza aver subito interventi successivi di adeguamento (nemmeno l’installazione di un interruttore differenziale).
Per questi impianti, l’amministratore del condominio, per le parti comuni, il proprietario, per le unità abitative, può dimostrare la rispondenza dell’impianto alla regola d’arte con atto di notorietà sottoscritto da pubblico ufficiale.

Tra responsabile tecnico e titolare …
La circolare 3342/C del 22 giugno ’94 del Ministero dell’Industria che risponde la circolare 3282 del 30 aprile ’92 dello stesso ministero vengono chiariti alcuni punti riguardanti il responsabile tecnico e il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Tra responsabile tecnico e titolare dell’impresa privo dei requisiti ci deve essere un rapporto di collaborazione che “immedesimi” il responsabile tecnico nell’operare in norme e per conto dell’impresa, ossia si sostituisca al titolare nell’esercizio dell’attività di prevalente rilievo tecnico.
A queste condizioni, una stessa persona può essere responsabile tecnico di più imprese.
La circolare ha inoltre stabilito che, come già ricordato, alla copia della dichiarazione di conformità da inviare alla camera di Commercio, non va allegato alcun documento.