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Incentivi per energia da fonte fotovoltaica. Il Decreto ministeriale del 5 luglio 2012 definisce il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia fotovoltaica (Quinto Conto Energia).

Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro.

2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro tre giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito della medesima Autorità, individua la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l’anno.

3. Le modalità di incentivazione disciplinate dal presente decreto si applicano decorsi quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.

4. Fatto salvo l’articolo 4, comma 7, il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi: a) ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio prima della data di decorrenza individuata al comma 3; b) ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti; c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

5. Il presente decreto cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno.
La data di raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l’anno viene comunicata, sulla base degli elementi forniti dal GSE, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con le modalità di cui al comma 2.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati nella Guida CEI 82- 25 e successivi aggiornamenti;
b) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e dallo stesso registrata in GAUDÌ;
c) «produzione netta di un impianto»: è la produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica;
d) «produzione lorda di un impianto»: è:
d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica;
e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l’impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in Allegato 4;
g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l’impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in Allegato 2;
h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico»: è la potenza elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);
i) «potenziamento»: è l’intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in conformità alle disposizioni del presente decreto, eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell’impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell’impianto medesimo, come definita alla lettera l). L’energia incentivata a seguito di un potenziamento è la produzione aggiuntiva dell’impianto moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8;
l) «produzione netta aggiuntiva di un impianto»: è l’aumento espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell’energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso l’installazione di un gruppo di misura dedicato;
m) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni;
n) «rifacimento totale»: è l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
o) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;
p) «GSE»: è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.;
q) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; il «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25;
r) «soggetto responsabile»: è il soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonché il soggetto che richiede l’iscrizione ai registri di cui all’articolo 4;
s) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche;
t) «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo indicativo cumulato degli incentivi»: è la sommatoria degli incentivi, gravanti sulle tariffe dell’energia elettrica, riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione; ai fini della determinazione del costo generato dai provvedimenti antecedenti al presente decreto, si applicano le modalità previste dal DM 5 maggio 2011; ai fini della determinazione dell’ulteriore costo generato dal presente decreto:
i) viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile. A tali impianti, fino all’entrata in esercizio, è attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale nell’anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;
ii) l’incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo zonale nell’anno precedente a quello in corso;
iii) la producibilità annua netta incentivabile è convenzionalmente fissata in 1200 kWh/kW per tutti gli impianti;
u) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico; v) «impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE»: a prescindere dall’origine delle materie prime impiegate, sono gli impianti fotovoltaici e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano moduli fotovoltaici e gruppi di conversione realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o che sia parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – SEE (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia), nel rispetto dei seguenti requisiti:
1. per i moduli fotovoltaici è stato rilasciato l’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicata nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all’interno dei predetti Paesi: a) moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; b) moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici; c) moduli in film sottile su supporto flessibile: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; d) moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste per i punti a), b) e c), a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non convenzionalità e/o la specialità; in questo caso, all’interno del Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche la tipologia di non convenzionalità e/o la specialità, con riferimento all’Allegato 4.
2. Per i gruppi di conversione è stato rilasciato, da un ente di certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali componenti, l’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all’interno dei predetti Paesi: progettazione, assemblaggio, misure/collaudo.
z) «Serra fotovoltaica»: struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili;
z-bis) «Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra»: impianto per il quale i moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline, per le quali si applicano le definizioni di cui all’articolo 20 del DM 6 agosto 2010.

2. Valgono inoltre le definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 3
Accesso ai meccanismi di incentivazione

1. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 5, e il rispetto dei requisiti stabiliti dal presente decreto, i seguenti impianti accedono direttamente alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 5:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW ;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 ML€;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
f) impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 5, gli impianti fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al comma 1 accedono, qualora rispettino i requisiti stabiliti dal presente decreto, alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 5 previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi:
a) 1° registro: 140 milioni di euro;
b) 2° registro: 120 milioni di euro;
c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di cui all’articolo 1, comma 5.
3. In ciascun registro vengono messe a disposizione le risorse di cui al comma 2, a cui:
a) vengono sommate le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
b) vengono sommate le risorse relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure;
c) a decorrere dal secondo registro, viene detratto il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli impianti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del registro nonché, limitatamente al secondo registro, il costo degli impianti di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c). In caso di insufficiente compensazione, si procede mediante ulteriore detrazione dalle disponibilità dei registri successivi.

Art. 4
Procedura per gli impianti a registro

1. Gli impianti di cui all’articolo 3, comma 2, possono accedere alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto se rispettano i requisiti di cui al presente decreto e seguono la procedura indicata nel presente articolo.

2. Il bando riferito alle risorse di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), relativo al primo registro è pubblicato dal GSE entro venti giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, e prevede la presentazione delle domande di iscrizione al registro fino alla data di pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2, e in ogni caso per trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando. Per i registri successivi, i bandi sono pubblicati dal GSE con cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al registro entro i successivi sessanta giorni.

3. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all’allegato 3-A. Non è consentita, successivamente alla chiusura del registro, l’integrazione dei documenti e delle informazioni presentati.

4. Entro venti giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro e la pubblica sul proprio sito internet, applicando i criteri di priorità di cui al comma 5.

5. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro è formata applicando, in ordine gerarchico, i seguenti criteri di priorità:
a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’UE/SEE;
e) impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreché l’area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003; cave dismesse; miniere esaurite;
f) impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;
g) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7.
Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere precedenti, all’interno di tale categoria sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico: i. impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio; ii. precedenza della data del titolo autorizzativo; iii. minore potenza dell’impianto; iv. precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

6. Ai fini dell’applicazione del comma 5, lettere a) e b), qualora l’attestato di certificazione energetica sia stato redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante per la formazione della graduatoria è determinata secondo modalità rese note dal GSE nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5.

7. Ai fini di un’ulteriore salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione, limitatamente al primo registro, la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio la precedenza della data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri di cui al comma 5. Per il medesimo fine, limitatamente agli impianti che accedono al primo registro in applicazione del primo criterio di cui al periodo precedente, non si applicano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 8, ma i requisiti di cui al DM 5 Maggio 2011, fermo restando il rispetto dell’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Possono accedere al primo registro anche gli impianti entrati in esercizio prima della data di applicazione del presente decreto.
8. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili di cui all’articolo 3, comma 2, purché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria.

9. Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione al registro non sono soggette a scorrimento, con l’eccezione del primo registro, in riferimento al quale il GSE scorre la graduatoria eliminando gli impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione del DM 5 maggio 2011.

10. I soggetti responsabili di impianti iscritti a un registro in posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo, che intendano accedere alle tariffe incentivanti in registri successivi, devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione.

11. L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata di esercizio dell’impianto.

Art. 5
Tariffe incentivanti

1. Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. Per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, la differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di cui agli Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale orario; tale differenza non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati; l’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7.

2. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili:
a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera v):
i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 5 €/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.
b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto:
i. 30 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 20 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
ii. 20 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 10 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;
iii. 10 €/MWh se la potenza è non superiore a 20 kW e 5 €/MWh se la potenza è superiore a 20 kW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

3. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all’articolo 20 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico. Per l’accesso alla tariffa di cui al presente comma, a seguito dell’intervento le serre devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l’impianto è considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici.

4. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Tale periodo di diritto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

5. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto. Agli impianti iscritti a registro che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro al quale risultino iscritti in posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo. Per i soli impianti iscritti al primo registro che risultino entrati in esercizio prima della data di cui all’articolo 1, comma 3, viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del presente decreto.

6. Ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto, restano fermi i requisiti professionali degli installatori degli impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

7. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Fatti salvi gli interventi di potenziamento, eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell’impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.

8. La cessione dell’impianto fotovoltaico, ovvero dell’edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto fotovoltaico congiuntamente all’impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione.

9. Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, interamente adibiti all’alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete, spetta il premio sull’energia netta consumata in sito. La misurazione dell’energia netta consumata in sito viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilità di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal GSE, con modalità stabilite dal medesimo GSE entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

10. L’articolo 14, comma 2, del DM 5 maggio 2011, si interpreta nel senso che le serre che non rispettano il requisito di cui al secondo periodo possono accedere alla tariffa prevista per la categoria “altri impianti fotovoltaici” e non alla tariffa prevista dal primo periodo.

Art. 6
Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti

1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI’, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all’allegato 3-B. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto obbligo ai gestori di rete di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni e di registrare la data di avvenuta connessione su GAUDI’ entro i termini ivi stabiliti.

3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto responsabile l’erogazione della tariffa spettante entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI’.
Prima della data di piena operatività del sistema GAUDI’ e delle relativa interoperabilità con il portale per la gestione degli incentivi, fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il GSE adotta soluzioni transitorie per l’acquisizione dei dati già presenti su GAUDI’ direttamente dai soggetti richiedenti gli incentivi, informandone, preventivamente, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il Ministero dello sviluppo economico.

4. Successivamente alla data di prima erogazione della tariffa stabilita ai sensi del comma 3, il GSE provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino importi inferiori a soglie definite nelle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete.

5. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell’energia elettrica prodotta lorda.
A tal fine: a. nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW l’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale è forfetariamente posta pari all’1% e al 2% della produzione lorda, rispettivamente per impianti su edifici e impianti a terra; b. per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con proprio provvedimento.

6. Nei casi previsti, e fino all’adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d’ufficio l’informazione antimafia.

Art. 7
Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 5, con le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono:
a) persone fisiche;
b) persone giuridiche;
c) soggetti pubblici;
d) condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 5, gli impianti fotovoltaici per i quali sono soddisfatti i requisiti precisati ai successivi commi.

3. I componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le norme tecniche richiamate in Allegato 1-A.

4. I moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per almeno dieci anni da garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.

5. I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che:
a) aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; l’attestazione è rilasciata dal sistema o consorzio di riciclo; per i moduli importati, l’adesione può essere effettuata dall’importatore; il GSE definisce, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 10, comma 5, i requisiti da richiedere ai sistemi o consorzi ai fini del rilascio dell’attestazione;
b) possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); i certificati sono rilasciato da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale;
c) è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 e allegato 1-A nonché, ove occorrano, all’articolo 2, comma 1, lettera v), i produttori e importatori dei moduli fotovoltaici e degli altri componenti di impianti fotovoltaici, immessi in commercio ai fini dell’accesso agli incentivi, trasmettono preventivamente al GSE le certificazioni e la garanzia richiamate nei medesimi commi 4 e 5, in allegato 1-A e all’articolo 2, comma 1, lettera v).

7. Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in Allegato 1-B.

8. Gli impianti ricadono, anche qualora si tratti di potenziamenti, in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati di un attestato di certificazione energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente all’allegato A, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, al DM 26 giugno 2009, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio. Ai fini del presente decreto, non può essere utilizzata l’autodichiarazione del proprietario di cui al paragrafo 9 del medesimo allegato;
b) impianti realizzati su edifici con coperture in eternit o comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
c) impianti realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all’obbligo di certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;
d) impianti ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare;
e) impianti realizzati nei tempi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
f) altri impianti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, che hanno ottenuto il titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando i limiti cui all’articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 8
Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 6, con le modalità e alle condizioni dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i cui soggetti responsabili siano i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a d).

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 6 gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:
a) la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) sono realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
c) hanno tutti i pertinenti requisiti di cui all’articolo 7, comma 3.

3. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 5, lettere b) e c), e commi 6 e 7, nonché quanto previsto nel paragrafo 2 dell’Allegato 1-A.

4. Al fine del riconoscimento delle tariffe di cui al presente articolo, si fa riferimento alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica del fotovoltaico pubblicata dal GSE e ai suoi successivi aggiornamenti.

Art. 9
Impianti fotovoltaici a concentrazione: requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 7, con le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto, gli impianti fotovoltaici a concentrazione i cui soggetti responsabili siano:
a) le persone giuridiche;
b) i soggetti pubblici.

2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all’allegato 7 gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti:
a) la potenza nominale è non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) sono conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1-A e alle disposizioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 62108;
c) il fattore di concentrazione è pari almeno a 10 soli; per gli impianti fotovoltaici con fattore di concentrazione compreso fra 3 e 10 soli le tariffe dell’allegato 7 sono ridotte del 10%; gli impianti fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione inferiore a 3 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici e sottoposti alle procedure per l’accesso agli incentivi di cui all’articolo 4;
d) aventi i requisiti di cui all’articolo 7, comma 3. 3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, lettere b) e c), nonché quanto previsto nel paragrafo 2 dell’Allegato 1-A.

Art. 10
Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative

1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui al presente decreto corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto: a) all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 1; b) all’atto della richiesta di iscrizione al registro per gli altri impianti.

3. In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non utile, il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri.

4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto e ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata.

5. Il GSE pubblica le regole applicative per l’iscrizione ai registri e l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

6. Le modalità di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 4 sono precisate dal GSE nell’ambito delle regole applicative di cui al comma 5.

Art. 11
Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico con modalità compatibili con la sicurezza del sistema elettrico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico nonché con le misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire:
a) le modalità e i tempi, eventualmente ulteriori rispetto a quelle già definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel, entro i quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro il 30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui all’allegato 1-A, paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al medesimo allegato, nonché le modalità con le quali i gestori di rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano apposita segnalazione al GSE, il quale in tal caso sospende l’erogazione degli incentivi fino all’avvenuto adeguamento degli impianti;
b) le modalità con le quali i gestori di rete, ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione, utilizzano, per l’esercizio efficiente e in sicurezza del sistema elettrico, i dispositivi richiamati all’allegato 1-A, paragrafo 2;
c) le modalità con le quali i soggetti responsabili possono utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati con gli inverter, per migliorare la gestione dell’energia prodotta, nonché per immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito dell’attuazione di quanto previsto alla lettera precedente, siano inviati segnali di distacco o modulazione della potenza;
d) le modalità con le quali i gestori di rete possono mettere a disposizione dei singoli soggetti responsabili, eventualmente in alternativa alla soluzione precedente, capacità di accumulo presso cabine primarie;
e) le modalità con le quali, a seguito delle attività di cui alla lettera b), eseguite dai gestori delle reti di distribuzione, i medesimi gestori rendono disponibili a Terna S.p.a. gli elementi necessari alla gestione efficiente e in sicurezza del sistema elettrico
f) i casi e le modalità con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili, il GSE, per gli impianti di cui è utente del dispacciamento, provvede a richiede l’installazione, presso gli impianti, dei dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta ed energia primaria.

2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l’attivazione della connessione, previsti dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, assicurando l’equilibrio economico del bilancio del GSE.

4. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, assicurando il coordinamento con i provvedimenti di pari finalità inerenti le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aggiorna se del caso i propri provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta e in particolare: a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell’energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque: a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l’acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario; a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode; b) prevede che la responsabilità del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell’attività di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1) nonché quelle relative all’energia elettrica immessa in rete;

5. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.

Art. 12
Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia prodotta

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011.

4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.

5. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono alternative ai seguenti benefici: a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all’art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina trova applicazione, su richiesta del produttore, in alternativa alle tariffe incentivanti, prima del termine del periodo di diritto alle medesime tariffe incentivanti, e dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti; b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.

Art. 13
Verifiche, controlli e sanzioni

1. Il GSE effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili con le modalità di cui all’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si applica l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. Ai sensi dell’articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando il riconoscimento e l’erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

3. Fermo restando il comma 1, il GSE svolge controlli ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

4. In caso di false dichiarazioni rese dall’installatore o dal tecnico abilitato nella documentazione da allegare ai sensi dell’allegato 3-B, ferme restando le sanzioni penali a questi applicabili previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, al soggetto responsabile dell’impianto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 14
Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il tte al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e province autonome, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas un rapporto relativo all’attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell’applicazione del presente decreto, del decreto 5 maggio 2011 e dei decreti interministeriali attuativi dell’ art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l’entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.

3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il GSE, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.

4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.

5. Il GSE e l’ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.

6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.

Art. 15
Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie

1. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell’ambito delle disponibilità del presente decreto.
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, l’ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto recante l’analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.

Art. 16
Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi

1. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore della potenza cumulata installata e del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, complessivi e riferiti a ciascuna delle categorie di cui all’articolo 3 nonché i valori delle tariffe applicabili in ciascun periodo.

Art. 17
Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, così come definiti dall’ articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell’impianto di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto.

2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell’accesso al mercato dell’energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti di potenza fino a 200 kW.

Art. 18
Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza unificata, sentita l’Enea, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera s). 2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica ed i requisiti per l’accesso. 3. I decreti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 includono progetti e misure per lo sviluppo sperimentale delle tecnologie innovative di conversione dell’energia solare, anche funzionali agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

Art 19
Cumulabilità delle tariffe di cui al decreto 19 febbraio 2007con altri incentivi pubblici
1. L’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art 20
Disposizioni finali
1. Successivamente alla data di cui all’articolo 1, comma 5, cessano di applicarsi, oltre al presente decreto, le disposizioni dei precedenti provvedimenti di incentivazione della fonte fotovoltaica, laddove possano comportare incrementi del costo indicativo cumulato raggiunto alla medesima data. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a tale data.

2. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1Allegato 2Allegato 3Allegato 4Allegato 5Allegato 6Allegato 7