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La Direttiva 90/547/CEE del 29 ottobre 1990, che riguarda il transito di energia elettrica sulle grandi reti (modificata dalla decisione 95/162/CE della Commissione) e la Direttiva 90/377/CEE del 29 giugno 1990, sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (modificata dalla Direttiva 93/87/CEE), sono stati i primi passi verso il “mercato interno dell’energia elettrica”.
Sono però necessari ulteriori provvedimenti, considerando che le imprese elettriche devono poter operare nella prospettiva di un mercato dell’energia elettrica concorrenziale, fatta salva l’osservanza degli obblighi del servizio pubblico.
La decisione 1254/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 1996, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell’energia ha contribuito allo sviluppo di infrastrutture integrate di trasmissione di energia elettrica, occorre pertanto stabilire norme comuni per la generazione dell’energia elettrica e per la gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica. E’ proprio questo lo scopo della Direttiva 96/92 CEE, approvata dal Parlamento Europeo il 19 dicembre 1996 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L27 del 30 gennaio 1997.
Questa direttiva, che è entrata in vigore secondo quanto stabilito all’art. 28 “il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione”, dovrà essere recepita, entro due anni da tale data, da tutti gli stati membri (salvo Belgio, Grecia e Irlanda che hanno un pò più di tempo a disposizione).
Secondo la direttiva potranno essere applicati due sistemi per l’apertura del mercato della produzione di energia: una procedura di autorizzazione o una procedura di gara di appalto, che dovranno operare secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Essendo necessario, in tale contesto, prendere in considerazione la situazione degli autoproduttori e dei produttori indipendenti, ogni rete di trasmissione dovrà essere soggetta a una gestione e a un controllo centrale per garantirne la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza nell’interesse dei produttori e dei loro clienti. Dovrà essere designato un gestore della rete di trasmissione incaricato della gestione, della manutenzione, e se del caso, dello sviluppo, che deve agire in maniera obiettiva, trasparente e non discriminatoria.

Le norme tecniche dovranno essere trasparenti ed assicurare l’interoperabilità
delle reti di trasmissione e delle linee dirette.

Gli stati membri della Comunità Europea dovranno elaborare e pubblicare norme tecniche (in Italia se ne sta occupando da tempo il CEI) per determinare i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature di consumatori direttamente connesse, di circuiti di interconnessione e delle linee dirette.
Tali requisiti, obiettivi e non discriminatori, ridovranno garantire l’interoperabilità delle reti. Saranno notificati alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della Direttiva del Consiglio 83/189/CEE, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.