“Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.
Lo prevede l'articolo 13 del Dlgs 28/2011, che dal 1° gennaio 2012 impone di informare il
grande pubblico sul valore dell’efficienza energetica dell'immobile.
Quindi, a far data con il primo gennaio 2012, gli annunci di vendita o di affitto devono riportare l’indice di prestazione energetica espresso in kWh/m2 anno che esprime la quantità annua di energia consumata per soddisfare di un edificio o di una unità immobiliare.
Indispensabile ricorrere quindi all'attestazione di certificazione energetica prima di porre in vendita un appartamento o un edificio.
L'indice di prestazione energetica dell'immobile è contenuto nell'Ace, l'Attestato di certificazione energetica, documento redatto da un tecnico abilitato: una specie di “etichetta” energetica simile a quella degli elettrodomestici cehe va da “A” (immobile ad altissima efficienza energetica a “G” (immobili di scarsa efficienza energetica).

Per la locazione di immobili già dotati di attestato di certificazione energetica (lo posseggono quelli di recente costruzione o riqualificazione) la norma prevede che venga consegnato, anche in copia conforme, al conduttore.
Secondo molte associazioni di categoria a partire dal prossimo anno la classe energetica diventerà una variabile determinate per stimare il reale valore degli immobili italiani, la maggior parte dei quali risale purtroppo a prima dell'entrata in vigore della legge 373/1976 (“Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”) e della legge 10/1991 (“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”).
E' da notare che il testo del dlgs 28/2011 evita accuratamente di entrare nel merito delle classi energetiche preferendo il più concreto indice misuratore dei consumi energetici.
In allegato il Dlgs 28/2011 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”