Negli ultimi numeri ci siamo concentrati sugli aspetti negativi del cosiddetto “decreto rinnovabili” perché, oggettivamente, la questione dei tagli agli incentivi per il fotovoltaico, e soprattutto l’incertezza dopo la scadenza anticipata del Terzo Conto Energia, ha creato uno sconquasso nella filiera che, ancora nel momento in cui scriviamo, non sembra trovare soluzioni.
Tuttavia, il decreto legislativo 28/2011 introduce una serie di elementi che andranno senza ombra di dubbio ad incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili. Quindi, questa volta, ci concentreremo sugli altri aspetti.
Non sono tutte ombre nere
Giusto per riprendere il filo ricordiamo che con questo provvedimento il Governo vuole perseguire il risultato di potenziare e razionalizzare il sistema di approvvigionamento energetico incrementando l’efficienza e l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili. Per esempio, fra gli obiettivi principali si rileva quello di diminuire gli oneri “indiretti” legati al processo di realizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile. Si vuole, infatti, semplificare ogni adempimento, dall’autorizzazione alla connessione all’esercizio. Nella volontà del legislatore, in questo modo, si persegue il duplice obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, per rispettare i target europei, e di ridurre gli oneri specifici di incentivazione a carico dei consumatori finali.
Il decreto si inserisce nel quadro della politica energetica europea che vuole ridurre la dipendenza dalle fonti combustibili fossili e le emissioni di CO2, e che persegue il rispetto delle direttive comunitarie che impongono all’Italia l’obbligo di raggiungimento degli obiettivi del 17% di energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2020.
Da parte sua, il Ministro dello Sviluppo economico Paolo Romano ha sempre sostenuto l’innovazione del provvedimento: “Nessun taglio, nessun tetto, nessuno stop allo sviluppo del settore produttivo è stato mai previsto quanto piuttosto il potenziamento e la razionalizzazione del sistema per incrementare l’efficienza e l’utilizzo di questo tipo di energia, diminuendo gli oneri indiretti legati al processo di realizzazione degli impianti da essa alimentati (dall’autorizzazione, alla connessione, all’esercizio) e soprattutto eliminando l’effetto delle speculazioni finanziarie che hanno approfittato del settore... si apre dunque una nuova stagione per l’energia pulita… il decreto è in linea con il nostro obiettivo energetico nazionale: ridurre il costo dell’energia per aziende e cittadini che oggi si attesta a circa +30% rispetto agli altri Paesi europei. Intendiamo raggiungerlo prima di tutto diversificando il nostro mix energetico, promuovendo quindi la produzione da fonti rinnovabili e il ritorno al nucleare. Un obiettivo non può prescindere dall’altro. Siamo un Paese manifatturiero e non possiamo consentire che le nostre aziende si presentino sui mercati internazionali gravate del peso del costo energetico eccessivo rispetto ai competitors”.
Che cosa cambia
Fermo restando l’obbligo derivante dal pacchetto 20/20/20, il decreto ha l’obiettivo di mettere ordine per sviluppare un settore strategico per l’economia. Opportunamente il decreto stabilisce, all’articolo 2, che cosa si intende per energia da fonti rinnovabili: si tratta dell’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Molte le novità legate al “sistema casa”, con nuovi obblighi per un utilizzo sempre più massiccio di energia rinnovabile.
L’articolo 13 ritorna sui contenuti dell’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 (“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”) relativo alla certificazione energetica degli edifici. Infatti, il decreto legislativo 192/2005 disponeva che l’A.C.E. (attestazione di certificazione energetica) dovesse essere allegato in originale o in copia autentica all’atto di trasferimento e che la mancata allegazione determinava la nullità (relativa) dell’atto. Tuttavia, come ricordiamo, queste disposizioni sono state abrogate dal D.L. 112/2008 (convertito in legge 133/2008) e di conseguenza, nel 2009, l’Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese per la non puntuale adozione della Direttiva che, all’articolo 7, stabilisce che l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione del proprietario in caso di nuova costruzione e che il proprietario lo deve mettere a disposizione del futuro acquirente in caso di compravendita o del conduttore in caso di locazione.
L’articolo 13 del decreto legislativo 28/2011 dispone che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sia inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla certificazione energetica degli edifici. Inoltre lo stesso articolo prevede che, dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari hanno l’obbligo di riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica. Sempre nell’articolo 2 del decreto troviamo la definizione di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, per cui si opera un’ulteriore distinzione tra “edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro” ed “edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”. C’è poi la definizione di “edificio di nuova costruzione”, cioè un edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (il 29 marzo 2011).
In allegato l'articolo completo