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Impianti di produzione: nuovi documenti e chiarimenti (parte 2)

di: Antonello Greco fonte: 'Elettricoplus'
Impianti di produzione: nuovi documenti e chiarimenti (parte 2)
09.09.2009
Segue da parte prima dell'articolo

Codice Distributore

Disponibile sul sito della società Terna (http://www.terna.it/), l’elenco aggiornato del “codice distributore” che ciascuna impresa distributrice è tenuta ad utilizzare ai fini del pod (art. 37.2 della deliberazione n. 111/06 dell’Autorità per l'energia elettrica e il Gas, come successivamente integrata e modificata), nonché le relative modalità di manutenzione ed aggiornamento e le tempistiche di applicazione.
Ricordiamo che la delibera assegna proprio a Terna il compito di coordinare la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo (il codice pod - Point of Delivery), su tutto il territorio nazionale, che le imprese distributrici devono utilizzare nel registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel proprio ambito di competenza.
Il codice contiene al suo interno il “codice distributore”, ovvero un codice progressivo numerico che identifica il distributore locale nel cui ambito di competenza è localizzato il punto di prelievo e che garantisce l’univocità del distributore stesso.

Linee ad Alta Tensione

Con effetto 1° aprile 2009, in attuazione del contratto di compravendita Enel SpA, Enel Distribuzione SpA e Terna SpA in data 19 dicembre 2008, è stata ufficializzata la cessione a Terna dell’intero capitale di Enel Linee Alta Tensione Srl (“Elat”),
società cui Enel Distribuzione aveva conferito, con effetto dal 1° gennaio 2009, un ramo d’azienda costituito dalle linee di alta tensione e dai rapporti giuridici inerenti.
A decorrere da questa data, pertanto, i 18.583 chilometri di rete di alta tensione eserciti principalmente a 132 e 150 kV nonché dai rapporti contrattuali attivi e passivi
inerenti alle attività svolte in capo ad Elat sono stati trasferiti a Terna, con una crescita di circa il 43% in termini di chilometri complessivi di linee.


Regole a favore di sicurezza, concorrenza e contenimento prezzi

In attuazione alla Legge n. 2/2009, è stata modificata la disciplina degli “impianti essenziali” il cui scopo è garantire minori oneri per famiglie e imprese.
Sono in arrivo, dunque, nuove regole per garantire sempre maggiore sicurezza ed efficienza del sistema elettrico nazionale con l’obiettivo di portare a favore dei clienti elettrici (famiglie ed imprese) minori oneri.
Con tale obiettivo l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha recentemente introdotto alcune significative novità per i servizi di dispacciamento, attività svolta da Terna e diretta ad impartire disposizioni per utilizzare ed esercire in maniera coordinata impianti di produzione, rete di trasmissione e servizi ausiliari.
Il provvedimento riguarda quegli impianti di produzione “tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale” e definisce, in particolare, le condizioni che i titolari di tali centrali, essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno dei servizi di dispacciamento, devono rispettare nel presentare offerte nei mercati.
I meccanismi individuati dall’Autorità, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono anche volti ad “assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un’equa remunerazione dei produttori”. Gli stessi meccanismi prevedono, tra l’altro, la possibilità per i produttori di valorizzare le risorse messe a disposizione di Terna al prezzo che il mercato (i clienti finali e/o i loro venditori) è disposto a riconoscere per i servizi approvvigionati da Terna.
In particolare, la Delibera Arg/elt 52/09 contribuisce sensibilmente ad aumentare l’efficienza del mercato - e quindi a contenere i prezzi pagati dai clienti finali - in un settore, quello dell’energia elettrica, quasi inevitabilmente caratterizzato dalla presenza di centrali che talvolta (in alcuni momenti ed aree del mercato) risultano indispensabili per garantire il soddisfacimento della domanda in sicurezza ma in assenza di ogni competizione sul prezzo. Il provvedimento avrà efficacia operativa dal 1° gennaio 2010.
A tal riguardo ricordiamo che la delibera Arg/elt 52/09 (disponibile sul sito www.autorita.energia.it) modifica la disciplina del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica contenuta nella precedente deliberazione n. 111/06 dell’Autorità, recependo le disposizioni dell’articolo 3, comma 11, della legge n. 2/2009, in tema di regolazione degli “impianti essenziali”. In particolare , il provvedimento definisce i criteri sulla base dei quali Terna individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, gli impianti o i raggruppamenti di “impianti essenziali” nella disponibilità di un medesimo soggetto che, pertanto risulta sottoposto alla disciplina degli stessi “impianti essenziali”.

Obiettivi che possono riassumersi in:
• definizione dei criteri sulla base dei quali singoli impianti o raggruppamenti di impianti nella disponibilità del medesimo operatore siano da considerare essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento;
• definizione delle condizioni sulla base delle quali i soggetti che hanno la disponibilità degli impianti individuati come essenziali (da soli o in quanto parte di un raggruppamento) siano tenuti a presentare offerte nei mercati;
• definizione e l’implementazione, nell’ambito della regolazione delle unità essenziali, di meccanismi puntuali (e quindi anche differenziati caso per caso).

Connessioni temporanee alle reti di distribuzione

È ancora disponibile sul sito dell’Aeeg il documento per la consultazione che prevede l’avvio del “procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011” (Procedimento n. 208/06), il cui periodo fissato per le osservazioni ed le eventuali proposte è scaduto solo il 5 giugno scorso.
Rileviamo, in particolare, che per quanto attiene alle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, l’Autorità aveva già previsto, con la pubblicazione della deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 un riordino della normativa con minimi interventi di revisione rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, rimandando a successivi provvedimenti modifiche più rilevanti.
Attraverso la consultazione, però, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha inteso avviare una modifica più sostanziosa del Tic (Testo Integrato delle Connessioni), presentando alcune ipotesi di revisione in relazione alla disciplina delle connessioni temporanee.

Distanze tra edifici in zona sismica

Qual è la distanza prevista tra gli edifici in zona sismica? I recenti episodi tellurici verificatesi in Abruzzo e che hanno particolarmente colpito la città de L’Aquila ed alcune località limitrofe, hanno riportato di attualità questa tematica.

A tale riguardo si segnala un’importante recente pronuncia della Corte di Cassazione che intende chiarire quel è, appunto, la normativa di riferimento e quali sono i mezzi di tutela.
La sentenza in questione è la n. 9318 del 4 marzo scorso che definisce che, nelle zone sismiche, la distanza legale degli intervalli di isolamento è diretta a tutelare l'integrità della proprietà edilizia contro il pericolo di crollo degli edifici vicini per effetto di movimenti tellurici e, non venendo meno tale pericolo per la presenza tra due edifici di una pubblica via, anche in tal caso deve riconoscersi al proprietario frontista il diritto di far valere dette distanze con l'azione di riduzione in pristino (demolizione), essendo la normativa antisismica richiamata espressamente dall'art. 871, comma 2, del Codice Civile.

Peraltro, prosegue la Corte, la riduzione in pristino, essendo un mezzo di tutela volto ad eliminare la violazione delle disposizioni sulle distanze nelle costruzioni, può essere riconosciuta ed eseguita in termini meno radicali della demolizione del manufatto, attraverso la condanna al suo arretramento alla distanza prescritta.
Nella fattispecie la sentenza esaminava il caso di un fabbricato realizzato sul fondo frontistante a quello dei ricorrenti, realizzato in violazione delle distanze legali (11 metri), che i Consulenti avevano individuato in maniera inconfutabile, sulla scorta degli strumenti urbanistici vigenti e delle disposizioni antisismiche contenute nei Decreti 2 aprile 1968, n. 1444, 7 marzo 1981 e 3 giugno 1981.

Bonus 55%

Anche per quest’anno, le spese effettuate nel corso del 2009 potranno beneficiare dello “sconto fiscale” del 55% se presenteranno relativa domanda entro il 31 marzo del prossimo anno utilizzando il nuovo modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro il 31 marzo 2010.

Nel modello andranno indicati i dati del dichiarante, quelli relativi all'immobile, la data di inizio lavori e le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese:
• riqualificazione energetica di edifici esistenti (il cui valore massimo della detrazione è fissato in € 100.000) ;
• interventi sull'involucro di edifici esistenti (il cui valore massimo della detrazione è fissato in € 60.000);
• interventi di installazioni di pannelli solari (il cui valore massimo della detrazione è fissato in € 60.000) ;
• interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (il cui valore massimo della detrazione è fissato in € 30.000).
È opportuno ricordare che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono inviare all'Enea (tramite il sito: www.acs.enea.it) la comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dalla loro conclusione, trasmettendo i dati indicati nel decreto 19 febbraio 2007.

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