La Sentenza TAR Sicilia per la costruzione di impianti fotovoltaici.
di: Antonio Renato Soragnese
fonte: 'Elettricoplus'
01.12.2008
Con la sentenza del 22 ottobre 2008, n. 1277 il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Sicilia ha condannato l’Assessorato all’industria della Regione Sicilia per non aver risposto nei termini previsti a una domanda per il rilascio dell’Autorizzazione unica, disciplinata dall’art. 12 del D.Leg.vo n. 378/2003, presentata (nel febbraio 2007) da un privato cittadino per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 kW.
Nonostante il richiedente fosse stato ammesso a usufruire delle tariffe incentivanti, ai sensi del D.M. 28 luglio 2005, l’Amministrazione competente faceva scadere il termine di 180 giorni per il rilascio dell’Autorizzazione unica. Dopo lo scadere del termine, l’Amministrazione ha convocato una apposita conferenza di servizi, ma per l’assenza di alcune Amministrazioni, non assunse nessuna decisione. Dopo la notifica del nulla di fatto, il richiedente ha sollecitato, dopo un anno dalla presentazione della domanda, l’Assessorato all’Industria per ottenere l’emanazione delle conclusioni del procedimento ai sensi dell’art. 14 della legge n. 241/1990. Ma anche questo atto di “diffida” è rimasto privo di riscontro e pertanto, il richiedente si è appellato al TAR adducendo la motivazione che il comportamento dell’Amministrazione “costituirebbe un ingiustificato e illegittimo silenzio, con violazione e falsa applicazione:
a) dell’art. 12 del D.Leg.vo n. 387/2003, il quale prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a 180 giorni; b) dell’art. 14 ter, comma 3, della legge n. 241/1990, a mente del quale i lavori della Conferenza non possono superare i novanta giorni, decorsi i quali, l’Amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 6 bis e 9 del medesimo articolo, adottando la determinazione motivata di conclusione del procedimento.
Dopo avere analizzato i fatti e la documentazione relativa al procedimento, il TAR ha esaminato l’art. 12 del D.Leg.vo n. 387/2003, che dispone:
- “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti (comma 1);
- i relativi impianti “….sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (comma 3);
- l'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificatamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni (comma 4).”
Dall’esame delle suddette disposizioni i giudici del TAR Sicilia hanno rilevato che: - il legislatore ha inteso favorire le iniziative per l’installazione degli impianti fotovoltaici semplificando il procedimento amministrativo;
- per questo “favor legis” l’Amministrazione è obbligata ad adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intendo acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusivo, qualunque essa sia.
Dopo avere richiamato altre precedenti sentenze ed avere osservato che l’amministrazione non “è rimasta del tutto inerte” i giudici hanno rilevato il superamento dei 180 giorni “indicati dalla normativa speciale come termine massimo per la conclusione del procedimento”. Infine, dopo avere osservato che nel medio termine è stata convocata ancora una volta una ulteriore conferenza di servizi che non ha prodotto nessun esito per l’assenza delle amministrazioni interessate, i giudici del TAR Sicilia hanno concluso con l’accoglimento del ricorso e dichiarato l’illegittimità del silenzio-rifiuto impugnato nonché l’obbligo di esprimersi entro 90 giorni da parte dell’Assessorato all’Industria e al pagamento di una somma pari a 1500€ per rifusione delle spese di giudizio e “con distrazione delle stesse in favore del suo difensore”. In definitiva, il cittadino che vuole aiutare l’ambiente ottiene, dopo circa due anni, una sentenza che gli conferma di avere diritto a una risposta entro 180 giorni, ma deve attendere ancora altri 90 giorni perché l’Amministrazione dia una risposta positiva o negativa. L’amministrazione paga solo 1.500 € per coprire le spese dell’avvocato del richiedente e senza conseguenza per i funzionari. W le leggi per le produzione di energia tramite fonti rinnovabili, che dopo circa due anni hanno fatto arrabbiare un cittadino, “infastidito” e/o fatto perdere tempo l’amministrazione pubblica e fatto guadagnare soldi (anche se pochi) all’avvocato. Ergo: le leggi servono solo a fare guadagnare soldi agli avvocati.
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