Revisioni delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
inserito il:
02.12.2008
di Antonio Renato Soragnese
tratto da 'Elettricoplus'
Le sorprese non finiscono mai. Insieme ai bonus per le famiglie e ad altri provvedimenti per rilanciare i consumi, aiutare le famiglie e le imprese, il Governo ha modificato le disposizioni relative alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici e impianti (v. articoli pubblicati su TIS n. 242, ott-08, pag. 68 e l’Installatore italiano n. 7/08, pag. 82).
Con i commi da 6 a 11 dell’articolo 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, entrato in vigore il 29 novembre 2008, il Governo ha stabilito dei tetti di spesa per la riqualificazione energetica per gli anni 2008, 2009 e 2010.
I tetti di spesa sono pari a 82,7 milioni di euro per il 2008; 185,9 milioni per il 2009 e 314,8 milioni per il 2010. Terminati i suddetti fondi non sarà più possibile accogliere le domande dei cittadini e delle imprese e quindi portare in detrazione le spese sostenute con l’aliquota del 55%.
Pertanto, i privati e le imprese intenzionate a chiedere la detrazione del 55% devono inviare una domanda all'agenzia delle Entrate e sperare che i fondi stanziati non siano ancora terminati.
Il decreto legge non modifica gli altri adempimenti e pertanto restano applicabili quelli relativi alla documentazione da inviare all’Enea.
La domanda, da inviare esclusivamente in modalità informatica, secondo un format predefinito, sarà esaminata dall’Agenzia delle Entrate in base all'ordine cronologico di arrivo e comunicherà entro 30 giorni l'esito della verifica agli interessati. Decorsi i 30 giorni senza esplicita comunicazione di accoglimento «l'assenso si intende non fornito» e il cittadino non potrà usufruire della detrazione.
La sorpresa principale delle nuove disposizioni riguarda gli interventi realizzati nel 2008. Per questi interventi le domande devono essere inviate dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009 e attendere l’assenso dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui non viene inviata la domanda o si ottiene un diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate, l'interessato può usufruire di una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 48.000 euro da ripartire in 10 rate annuali.
C’è da mettere in evidenza che il decreto legge, pur essendo entrato in vigore il 29 novembre 2008, deve essere convertito in legge entro 60 giorni e pertanto, queste disposizioni, come spesso avviene, possono anche cambiare sia nel senso positivo sia nel senso più restrittivo per il contribuente.
Resta comunque il messaggio che il Governo intende porre un freno a tali agevolazioni fiscali.
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