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Certificazione energetica senza impianto di riscaldamento

Massimo Monopoli
Massimo Monopoli
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03.12.2007 22.02Mi è arrivata la domanda su cosa avviene in caso di vendita di un intero edificio sprovvisto dell'impianto di riscaldamento.

A mio parere al notaio dovrebbe bastare un'autocertificazione del venditore che dichiari che l'edificio è sprovvisto di impianto di riscaldamento (visto che l'indice di prestazione energetica è riferito al sistema edificio - impianto, no impianto... no IPE... no certificazione)

Se il subentrante decide di cambiare destinazione d'uso e di realizzare un impianto di climatizzazione, interverranno tutte le prescrizioni del D.Lgs 311/06, quindi tutti gli interventi soggetti al decreto dovranno essere progettati e descritti nella relazione di cui all'art. 28 della legge 10/91.
Al termine dei lavori il direttore dei lavori dovrà asseverare il realizzato come conforme al progetto (ed alle varianti in corso d'opera) ed un certificatore dovrà rilasciare il certificato energetico (se definita a livello regionale la procedura) oppure un qualsiasi tecnico abilitato dovrà rilasciare un attestato di qualificazione energetica....

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6 RISPOSTE

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07.12.2007 18.10OK finalmente siamo arrivati a capirci.... stiamo cercando di girare intorno alla legge dicendo che la caldaia è sempre esistita... ma visto che così non vale... io non posso essere d'accordo (e non l'ho consigliato al mio cliente)

Se veramente la legge 311/2006 verrà fatta applicare e se veramente come certificatori dovessimo essere chiamati dalle autorità per effettuare delle verifiche... sentendo la puzza di gas non bruciato (mi permetta la battuta) chiederei di vedere delle bollette del gas o del gasolio nonchè delle verifiche periodiche.

Per l'aspetto della validità dell'atto notarile, continuo a ritenere validissima la possibilità di un " autocertificazione" del venditore (o se proprio si vuole esagerare) di una dichiarazione asseverata di un tecnico che spieghi ad un notaio... no impianto = no IPE = no senso della certificazione.

Ultima cosa per farle vedere che ho capito le sue ragioni, se (lavorando secondo la legge) non posso non detrarre il 55% sull'installazione della caldaia, posso comunque detrarlo su tutti gli interventi effettuati sull'involucro edilizio realizzandoli al di sotto dei limiti della finanziaria

Massimo Monopoli

07.12.2007 16.25forse non sono riuscito ad essere chiaro:
1) io ritengo che l'attestato sia indispensabile al venditore ( sia senza che con un impianto di riscaldamento ) principalmente per essere tranquillo rispetto ai rischi di annullabilità dell'atto.
non nego che in linea teorica sia sostenibile la non necessità dell'attestato , ma da venditore non vorrei mai trovarmi a dover spiegare a un giudice che non ho fornito l'attestato perchè non c'era la caldaia......
il rischio è con ogni evidenza eccessivo solo per non fare un attestato
2) invece il rilevante vantaggio economico degli incentivi del 55% per la ristrutturazione dell'intero edificio ,giustificano , a mio avviso, l'installazione prima del rogito,di una vecchia caldaia e di qualche termosifone , per poterne usufruire.
infatti gli incentivi richiedono espressamente un edificio "dotato" di un impianto di riscaldamento senza null'altro chiedere;
non che l'installazione sia a norma , ne come è stata fatta, ma solo che ci sia un impianto.
sotto quest'aspetto la mia è solo un'opinione di carattere commerciale e non , ovviamente, tecnico-normativa.

arch.viola

06.12.2007 12.34Non capisco una cosa, lei proporrebbe al venditore di fare una pratica "legge 10" con relativo iter di asseverazione del direttore dei lavori per realizzare un impianto laddove oggi non vi è nulla al solo scopo di avere una "attestazione di qualificazione" (visto che non è in Lombardia) energetica all'atto di vendita"?

Massimo Monopoli

06.12.2007 12.01non vorrei apparire pedante, ma credo sia opportuno precisare quanto segue:
non essendo , il quesito, riferito alla lombardia, indicavo la norma generale.
se in lombardia ( che non conosco a fondo abitando in emilia-romagna) è già obbligatoria la certificazione per gli edifici inferiori a 1000 mq appare ancora più interessante poter accedere agli incentivi del 55%, ben più allettanti del 36%.
per questi ( 55%) , non è vero che spetterebbero solo per la sostituzione della caldaia con una a condensazione.
gli incentivi della finanziaria ( prorogati per il 2008-2010) spettano per :
( circ n° 36 del 31-05-2007 punto 3) " gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346,347 ....ecc." , cioè praticamente tutti i lavori di ristrutturazione.
per poter usufruire di questi incentivi , sempre la stessa circolare specifica : ( punto 2.1) gli edifici devono " essere già dotati di impianto di riscaldamento ....., per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari"
per concludere:
1) non fosse che per tranquillità ( del venditore) l'edificio va certificato per il rogito, ( visto i rischi di annullabilità dell'atto)
2) se gli incentivi del 55% sono interessanti per l'acquirente , appare facile e , direi, molto utile , creare le condizioni per poterne usufruire.

arch.viola

06.12.2007 08.072 chiarimenti.
In Lombardia la certificazione degli edici, in caso di vendita, è necessaria a partire dal 1 settembre 2007 scorso, anche al di sotto dei 1000 mq.
Per quanto riguarda il caso specifico, la detrazione del 55% spetterebbe sulla "sostituzione della caldaia esistente" se la nuova caldaia è a condensazione.(mi sembrerebbe assurdo mettere in piedi l'iter del D.Lgs 311 per installare un impianto con caldaia standard, per certificare l'edificio al solo scopo di vendere l'immobile e far detrarre il 55% all'acquirente)
Se acquisto invece un immobile privo di impianto e ristrutturo l'involucro DEVO per legge stare al di sotto dei limiti di trasmittanza posti dal D.Lgs. 311/06 mentre se resto sotto i limiti della finanziaria posso benissimo detrarre il 55% sugli interventi.

Massimo Monopoli

05.12.2007 17.20la questione non mi pare posta in modo corretto e completo:
oggi, per le vendite , è indispensabile l'attestato di qualificazione solo per gli edifici nuovi o per quelli superiori a 1000 mq (DL 311/06 art. 6 comma 1 e 1-bis.)
se l'edificio è superiore a 1000 mq , a mio parere oggi va comunque certificato, anche fosse solo per sicurezza del venditore , infatti c'è sempre il pericolo dell'annullabilità dell'atto in caso contrario ( art. 6 comma 3 e art. 15 comma 7-8)
mi pare invece più rilevante l'aspetto che , se non c'è un impianto di riscaldamento, il compratore non potrà avvalersi, in sede di ristrutturazione , degli incentivi del 55% . ( vedi circ. ag. delle entrate)
con tutta evidenza conviene "installare" un impianto , seppur minimo, e certificarlo per sicurezza!

arch.viola
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