Per recuperare la password Recupera password
  • Testo più grande
  • Testo più piccolo
  • pdf
  • Imvia
  • stampa

Veneto: pubblicata la nuova legge sul fotovoltaico

08.03.2010
Veneto: pubblicata la nuova legge sul fotovoltaico


La proposta di legge era stata approvata all’unanimità dalla commissione Attività Produttive del Consiglio regionale e nel maggio 2009 e si temeva che la fine della legislatura avrebbe impedito la sua approvazione definitiva
.

Invece, il 12 gennaio scorso l’assemblea regionale ha approvato il provvedimento, pubblicato nel BUR il 26 gennaio scorso. Tuttavia, per entrare in vigore, la legge 10 del 22 gennaio 2010 (“Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto”) aspettava l’entrata in vigore della legge regionale di bilancio che è entrata in vigore il 17/02/10.

Partendo dall’accordo europeo sul clima (il cosiddetto pacchetto 20/20/20) il Ministro dello Sviluppo Economico provvederà a ripartire tra le Regioni la quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l’obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020. Quindi, l’obiettivo della legge è il contenimento dei consumi e la tutela dell’ambiente tanto che nella relazione accompagnatoria si mette in evidenza come “l’energia fotovoltaica è una fonte inesauribile di energia pura, disponibile per tutti, prodotta nel punto di consumo e facilmente integrabile nel contesto urbano. Gli aspetti positivi di questa tecnologia la rendono estremamente interessante e l’unico inconveniente è rappresentato dal costo iniziale che, seppure in discesa, rimane comunque alto anche per effetto di un iter burocratico che ha dei costi rilevanti anche sul piano economico.? Il principale costo è rappresentato dall’istruttoria di presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) presso il Comune competente, che può arrivare a costare anche mille euro, comprendendo anche il compenso per il tecnico che la redige e la presenta presso il competente ufficio comunale…”.
Che cosa cambia?

Fermi restando i vincoli e le tutele stabilite dal decreto legislativo 42/2004 (il Codice dei Beni culturali e del paesaggio) la nuova legge semplifica in modo rilevante le procedure.
In caso di impianti solari termici o fotovoltaici visivamente ben inseriti negli edifici (art. 3), non è necessaria la presentazione della DIA al Comune ma è sufficiente una semplice comunicazione (articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia). Inoltre, gli stessi impianti (sempre che non siano ubicati in aree naturali protette) non sono soggetti a valutazione d’impatto ambientale.

La valutazione d’impatto ambientale non è richiesta neppure per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, non ubicati in aree naturali protette, anche se è richiesta, tuttavia, la DIA. Per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza superiore a 20 kW è richiesta un’autorizzazione rilasciata dalla Regione, previa conferenza di servizi, quando nel procedimento è necessario acquisire autorizzazioni di diverse amministrazioni. L’autorizzazione è invece rilasciata dal Comune competente per territorio, senza conferenza di servizi, quando non è necessario acquisire autorizzazioni di altre amministrazioni.

Parole chiave

elettricoplus.it is a trademark of Reed Business Information Spa P.IVA 09293820156
Questo sito è un prodotto editoriale aggiornato in modo non periodico, pertanto non è soggetto agli obblighi di registrazione di cui all'art. 5 della L. 47/1948