Per recuperare la password Recupera password
  • Testo più grande
  • Testo più piccolo
  • pdf
  • Imvia
  • stampa

Il rischio di esplosione nei luoghi di lavoro

Il rischio di esplosione nei luoghi di lavoro
18.01.2008
L'Ispesl ha recentemente pubblicato un utile documento-guida che contiene una sintesi efficace per l'esecuzione della valutazione e della minimizzazione del rischio d'esplosione nei luoghi di lavoro. In particolare si tratta del documento "Guida alla certificazione - Direttiva 94/9/CE - Atex - in materia di prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive" (parte prima - a cura dell'unità di certificazione del Dom - Dipartimento omologazione e certificazione).
Come noto il rischio di esplosione in questi ambienti è obbligatoriamente oggetto ad una valutazione, in conseguenza alla normativa di legge vigente, che contiene i provvedimenti di recepimento della legislazione europea sul tema. In particolare sono oggetto della regolamentazione le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare negli ambienti dove è presente il rischio di esplosione e la valutazione e successiva minimizzazione dei rischi stessi negli ambienti di lavoro. In questo ambito i provvedimenti fondamentali sono il d.p.r. n. 126 del 23.03.98, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva" e il d. lgs. n. 233 del 12.06.03, "Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive". Inoltre, si ricorda che, in base al secondo dei provvedimenti sopraccitati, lo scorso 30 giugno 2006 è scaduto il termine per il soddisfacimento alle prescrizioni ivi contenute, anche per i luoghi di lavoro, nei quali possono formarsi atmosfere esplosive, già esistenti ed utilizzati prima del 30 giugno 2003.

Generalità
I principali provvedimenti europei riguardanti il rischio di esplosione sono: la Direttiva europea 94/9/CE del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, pubblicata sulla G.U.C.E. L 100 del 19.04.94 e la direttiva 99/92/CE del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, pubblicata sulla G.U.C.E. L 23 del 28.01.00.
Il primo dei due provvedimenti è, solitamente, identificato come Atex ("Atmosphères Explosibles" Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), consiste in una direttiva di prodotto e contiene le regole per la riduzione del rischio di esplosione connesso all'utilizzo di vari tipi di sistemi, alle quali debbono essere uniformati gli stessi, affinché possano essere commercializzati ed utilizzati all'interno dell'UE. La direttiva Atex fa parte del "nuovo approccio" e, perciò, fornisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute, che gli apparecchi e i sistemi di protezione, destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, devono soddisfare, attraverso, principalmente, l'applicazione degli opportuni criteri di realizzazione (progettazione e costruzione).

Scarica in PDF le figure relative all'articolo

Avendo questa natura, la direttiva Atex non necessita di essere aggiornata in base all'evolversi della situazione tecnologica, in quanto definisce gli obiettivi da raggiungere (i requisiti essenziali) e non, in modo completo ed esaustivo, le modalità per arrivarci (le soluzioni tecniche per soddisfare i suddetti requisiti). In questo contesto, la conformità ai requisiti richiesti diviene praticabile attraverso le norme armonizzate che contengono le specifiche tecniche-tecnologiche riconosciute come adeguate a questa finalità e, in particolare, si parla di "presunzione di conformità". Si sottolinea che l'impiego delle norme armonizzate è volontaria e che il fabbricante può ricorrere ad altri standard per raggiungere lo scopo, anche se, in quest'ultimo caso, è tenuto a dimostrare il raggiungimento della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute.

Ricordiamo che, nella direttiva 94/9/CE Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., un'atmosfera esplosiva è definita come una miscela di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri con aria, nella quale, in determinate condizioni atmosferiche e in seguito ad un innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela fresca Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., mentre un'atmosfera potenzialmente esplosiva è definita come un'atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali e/o operative.
Il secondo provvedimento considerato (direttiva 99/92/CE, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) verte, invece, sull' obbligo di effettuare una precisa valutazione del tipo, delle dimensioni, della forma e della permanenza delle zone, poste nei luoghi di lavoro, che possono presentare un rischio di esplosione e vincola, successivamente, alla minimizzazione del rischio di esplosione attraverso le misure più opportune. In particolare il provvedimento si pone l'obiettivo di ridurre il rischio di esplosione nei luoghi di lavoro, in quanto "le esplosioni mettono in pericolo la vita e la salute dei lavoratori e ciò per l'effetto incontrollabile delle fiamme e della pressione, nonché della presenza di prodotti di reazione nocivi e del consumo dell'ossigeno presente nell'atmosfera respirata dai lavoratori".
Questa direttiva impone, perciò, di effettuare una vera e propria valutazione del rischio di formazione delle atmosfere esplosive nelle zone esaminate ed esclude la possibilità di limitarsi a stime puramente qualitative della presenza di miscele in grado di dare luogo a una combustione rapida Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
In questo contesto l'Ispesl, già impegnato da diversi anni nella certificazione di prodotto nel settore delle attrezzature in pressione (direttiva 97/23/CE "PED"), è divenuto anche organismo di certificazione secondo la Atex (94/9/CE). Da tutto ciò è nata l'esigenza di produrre un documento di guida per la certificazione dei prodotti in base ai requisiti richiesti dalla Direttiva considerata (la guida - Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - è liberamente scaricabile dall'http://www.ispesl.it/ispesl/dom/documenti/atex.htm).

Scarica in PDF le tabelle relative all'articolo

La Atex e gli apparecchi
Il campo di applicazione della direttiva 94/9/CE comprende gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e i dispositivi destinati ad essere utilizzati al di fuori delle atmosfere stesse ma necessari o utili per il funzionamento sicuro, in relazione al rischio di esplosione, degli apparecchi e dei sistemi di protezione.
In particolare si tratta di:
• apparecchi: macchine, materiali, dispositivi, organi di comando, strumentazione, sistemi di rilevazione e prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, trasporto, deposito, misurazione, regolazione, conversione dell'energia ed alla trasformazione di materiale;
• sistemi di protezione: sistemi, immessi separatamente sul mercato ed aventi funzioni autonome, destinati a bloccare sul nascere l'esplosione o a circoscrivere la zona colpita. Ad esempio: sistemi parafiamma, porte di sicurezza eccetera;
• dispositivi: sistemi di sicurezza, controllo e regolazione di apparecchi e sistemi di protezione aventi caratteristiche tali da essere necessari od utili per la sicurezza inerente il rischio di esplosione. Ad esempio: pompe e regolatori di pressione volti a garantire pressioni e portate sufficienti al buon funzionamento di un sistema con compiti di sicurezza ad azionamento idraulico, sistemi di controllo installati in zona sicura che si interfacciano con rilevatori di gas posizionati in zone a rischio di esplosione eccetera;
• componenti: sistemi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e sistemi di protezione considerati sopra, ma privi di una funzione autonoma. Ad esempio: custodie antideflagranti, freni, eccetera.
A tale proposito si sottolinea l' inclusione nel campo di applicazione della Atex dei sistemi non elettrici che, perciò, vengono - finalmente - visti come possibili fonti di innesco di combustioni ad andamento esplosivo. Questa importante iniziativa ha reso possibile una visione più ampia e completa del rischio di esplosione che permette di svolgere con maggiore efficacia, rispetto al passato, i processi relativi alla valutazione e alla successiva minimizzazione del rischio di esplosione.
Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione della direttiva:
• le apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico;
• gli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;
• gli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata soltanto raramente ed unicamente in conseguenza ad una fuga accidentale di gas;
• i dispositivi di protezione individuale, oggetto della Direttiva 89/686/Cee. Tranne i casi in cui i Dpi dotati di potenziali sorgenti di innesco proprie sono destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive;

• le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità, perché già contemplate dalla convenzione Omi. Tuttavia, le unità fisse off-shore, nonché le attrezzature a bordo, e le unità e le navi che non sono considerate marittime (ad esempio, inferiori a 500 tonnellate, non destinate alla navigazione al largo, bensì alla navigazione interna di fiumi, canali o laghi) rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE;
• i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure navigabili e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Tranne nel caso in cui i veicoli siano destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
• gli apparecchi disciplinati dall'articolo 296, comma 1, lettera b) del trattato CE, cioè progettati e costruiti specificamente per essere utilizzati dalle forze armate o per la tutela delle leggi e dell'ordine pubblico. Tranne nei casi nei quali questi apparecchi siano destinati ad usi molteplici, alcuni dei quali li facciano rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento.
Nel provvedimento gli apparecchi vengono poi classificati, in base alla loro destinazione d'uso, in gruppo I: apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei corrispondenti impianti di superficie, dove vi è il rischio di sprigionamento di grisù e di sospensione di polveri combustibili; e in gruppo II: apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri ambienti rispetto ai precedenti, dove vi sia la presenza di un'atmosfera potenzialmente esplosiva.
Esiste, poi, la classificazione basata sul livello o grado di sicurezza presentato dagli apparecchi in relazione all'uso a cui sono destinati (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.): categorie M1 ed M2 per il gruppo I e categorie 1, 2, 3 per il gruppo II.
Per quanto riguarda il gruppo 1, la categoria M1, che corrisponde al livello di protezione molto elevato, è relativa ai prodotti che devono rimanere in funzionamento, per ragioni di sicurezza, in presenza di atmosfera esplosiva e che sono dotati di mezzi di protezione contro le esplosioni, tali che in caso di guasto di uno dei sistemi di protezione stessi, almeno un secondo sistema indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto, oppure che al verificarsi di due guasti indipendenti tra di loro, sia comunque garantito il livello di sicurezza richiesto. Invece la categoria M2 corrisponde al livello di protezione elevato e include i prodotti ai quali è necessario interrompere l'alimentazione di energia in presenza di atmosfera esplosiva.
le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità, perché già contemplate dalla convenzione Omi. Tuttavia, le unità fisse off-shore, nonché le attrezzature a bordo, e le unità e le navi che non sono considerate marittime (ad esempio, inferiori a 500 tonnellate, non destinate alla navigazione al largo, bensì alla navigazione interna di fiumi, canali o laghi) rientrano nel campo di applicazione della direttiva 94/9/CE;
ï‚§ i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli ed i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure navigabili e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Tranne nel caso in cui i veicoli siano destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
ï‚§ gli apparecchi disciplinati dall'articolo 296, comma 1, lettera b) del trattato CE, cioè progettati e costruiti specificamente per essere utilizzati dalle forze armate o per la tutela delle leggi e dell'ordine pubblico. Tranne nei casi nei quali questi apparecchi siano destinati ad usi molteplici, alcuni dei quali li facciano rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento.
Nel provvedimento gli apparecchi vengono poi classificati, in base alla loro destinazione d'uso, in gruppo I: apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei corrispondenti impianti di superficie, dove vi è il rischio di sprigionamento di grisù e di sospensione di polveri combustibili; e in gruppo II: apparecchi destinati ad essere utilizzati in altri ambienti rispetto ai precedenti, dove vi sia la presenza di un'atmosfera potenzialmente esplosiva.
Esiste, poi, la classificazione basata sul livello o grado di sicurezza presentato dagli apparecchi in relazione all'uso a cui sono destinati (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.): categorie M1 ed M2 per il gruppo I e categorie 1, 2, 3 per il gruppo II.
Per quanto riguarda il gruppo 1, la categoria M1, che corrisponde al livello di protezione molto elevato, è relativa ai prodotti che devono rimanere in funzionamento, per ragioni di sicurezza, in presenza di atmosfera esplosiva e che sono dotati di mezzi di protezione contro le esplosioni, tali che in caso di guasto di uno dei sistemi di protezione stessi, almeno un secondo sistema indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto, oppure che al verificarsi di due guasti indipendenti tra di loro, sia comunque garantito il livello di sicurezza richiesto. Invece la categoria M2 corrisponde al livello di protezione elevato e include i prodotti ai quali è necessario interrompere l'alimentazione di energia in presenza di atmosfera esplosiva.

Per quanto riguarda il gruppo II, la categoria 1 comprende i prodotti progettati per assicurare un livello di protezione molto elevato e destinati all'utilizzo in ambienti nei quali vi sia una probabilità elevata della formazione di atmosfere esplosive. Invece la categoria 2 comprende i prodotti in grado di garantire un livello di protezione elevato per l'uso in ambienti in cui vi è probabilità, ma non rilevante come nel caso precedente, che si manifestino atmosfere esplosive. La categoria 3 comprende, infine, tutti i prodotti progettati per garantire un livello di protezione normale nel caso di utilizzo in ambienti nei quali vi sia scarsa probabilità che si manifestino atmosfere esplosive.

In particolare i fabbricanti sono tenuti a progettare gli apparecchi e i sistemi di protezione secondo i principi della sicurezza integrata contro le esplosioni (allegato II, paragrafo 1.0.1), in modo da impedire la formazione di atmosfere esplosive, nonché la nascita di sorgenti di innesco, e, qualora avvenga un'esplosione, mitigare le conseguenze della stessa attraverso la sua immediata repressione e/o il contenimento di tutti i suoi effetti.
Si segnala che, in base, al secondo provvedimento considerato (direttiva 99/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive - quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee), in funzione della probabilità che sia presente un'atmosfera esplosiva, le diverse zone sono classificate in:
• zona 0: zona in cui vi è la presenza, in permanenza o per lunghi periodi o spesso, di un'atmosfera esplosiva avente le sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore o nebbia;
• zona 1: zona in cui, durante le normali attività, è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva avente le sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore o nebbia;
• zona 2: zona in cui, durante le normali attività, non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva avente le sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore o nebbia e, nel caso in cui ciò si verifichi, sia esclusivamente di durata breve;
• zona 20: zona in cui vi è la presenza, in permanenza o per lunghi periodi o spesso, di un'atmosfera esplosiva avente le sostanze infiammabili allo stato di polvere nell'aria. Questa zona è quella corrispondente nell'ambito del combustibile nello stato di polvere alla zona 0;
• zona 21: zona in cui, durante le normali attività e solo occasionalmente, è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva avente le sostanze infiammabili allo stato di polvere nell'aria. Corrispondente, per le polveri, alla zona 1.
• zona 22: zona in cui, durante le normali attività, non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva avente le sostanze infiammabili allo stato di polvere nell'aria e, nel caso in cui si verifichi, sia esclusivamente di durata breve. Corrispondente, per le polveri, alla zona 2.

A tal proposito si riporta la Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. contenuta nella guida Ispesl considerata e relativa al gruppo II (apparecchi destinati ad essere utilizzati in ambienti diversi dalle miniere e dai corrispondenti impianti di superficie, dove vi sia la presenza di un'atmosfera potenzialmente esplosiva).

La valutazione della conformità ai requisiti essenziali presenti nella direttiva Atex avviene in base ai consueti processi da parte degli organismi opportuni e dello stesso produttore (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). Gli atti finali della procedura sono: la dichiarazione di conformità o l'attestato scritto di conformità per i componenti, il fascicolo delle istruzioni d'uso e la marcatura contenente, tra l'altro, il marchio CE, il marchio specifico x (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) seguito dal simbolo del gruppo e della categoria e, per quanto riguarda il gruppo II, dalla lettera G (atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas vapori o nebbie) e/o dalla lettera D (atmosfere esplosive dovute alla presenza di polveri), oltre alla presenza di una eventuale marcatura supplementare contenente ulteriori dati.

Lo stesso processo è sintetizzato all'interno della guida Ispesl, come riportato nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
La direttiva 99/92/CE
All'interno del documento Ispesl (prima parte) compaiono anche cenni ai contenuti della direttiva 99/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee). Il provvedimento impone al datore di lavoro di adottare tutte le "misure tecniche e/o organizzative" necessarie per minimizzare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, agendo in conformità con i principi fondamentali di prevenzione della formazione di atmosfere esplosive, di prevenzione dell'ignizione di atmosfere esplosive e di protezione tramite l'attenuazione dei danni prodotti di un'esplosione. In particolare diviene obbligatorio per il datore di lavoro :
• identificare i pericoli e di valutare i rischi di esplosione;
• stabilire le misure specifiche per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al pericolo di atmosfere esplosive;
• garantire condizioni di lavoro sicure e un adeguato controllo durante lo svolgimento delle operazioni, corrispondente al grado di rischio accertato;
• adottare le misure e definire le modalità di coordinamento necessarie, in caso di presenza di più imprese nello stesso luogo;
• elaborare il "documento di protezione contro le esplosioni" (ad integrazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del d. lgs. 626/94).
All'interno della parte dedicata a questa direttiva la guida fornisce diversi elementi per la valutazione di rischio, riferendosi, spesso alla norma Uni EN 1127-1, riguardanti le diverse sorgenti di emissione, il grado di emissione, e il grado e disponibilità della ventilazione (tabelle Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e 4).

Per concludere...
In conclusione la guida Ispesl si inserisce nel contesto che vede protagoniste le due direttive citate, tese a promuovere una evoluzione della gestione della sicurezza caratterizzata da una componente metodologica Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. nettamente maggiore rispetto al passato. Infatti essi fanno propria una concezione del rischio che lo fa dipendere sia dalla frequenza e dalla probabilità con la quale gli eventi dannosi si verificano, sia dall'entità delle conseguenze derivanti dal loro verificarsi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
In particolare si nota immediatamente come le regole considerate tendano ad avere sia un'azione di riduzione della frequenza dei fenomeni di innesco delle miscele reagenti (f) e della probabilità che si verifichi l'evento combustivo in conseguenza all'innesco stesso (P), sia un'azione di riduzione dell'entità dei danni conseguenti (M).
Il processo di minimizzazione del rischio che questi provvedimenti comportano è, perciò, sostanzialmente completo, inglobando sia misure sia di tipo preventivo (agenti su f e P), sia di tipo protettivo (agenti su M), anche se perlopiù è orientato verso la prevenzione, in modo pienamente conforme alla concezione europea della sicurezza che vede, appunto, queste misure come le prevalenti, in particolar modo nei luoghi di lavoro.
Il documento Ispesl sintetizza in maniera efficace l'intero processo (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), anche se, per la sua origine, è rivolto principalmente agli apparecchi. La seconda parte delle linee guida dovrebbe giungere a breve.

Parole chiave

commenti (0)

Per lasciare un commento registrati a ElettricoPlus.it. Se sei già un utente effettua il login.

Per recuperare la password Recupera password
elettricoplus.it is a trademark of Reed Business Information Spa P.IVA 09293820156
Questo sito è un prodotto editoriale aggiornato in modo non periodico, pertanto non è soggetto agli obblighi di registrazione di cui all'art. 5 della L. 47/1948