Lo scambio sul posto
di: Antonello Greco
fonte: 'Elettricoplus'
22.12.2008
Il primo gennaio prossimo entrerà in vigore il nuovo “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (Tisp)” previsto dalla deliberazione 3 giugno 2008 – ARG/elt 74/08. Come noto, il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata.
Il meccanismo si applica a:
- impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 recante attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale fino a 200 kW, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07 recante attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CE.
Per questi impianti, le disposizioni relative allo scambio sul posto non impediscono la vendita dell'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi. Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 150 della legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008), è prevista l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica. Ad oggi, però, l'erogazione del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili continua ad applicarsi solo agli impianti di potenza fino a 20 kW non essendo ancora stati emanati i decreti relativi a questa estensione ed alle altre disposizioni previste con la Legge Finanziaria 2008 da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il servizio dello scambio sul posto naturalmente è un servizio opzionale attivabile su richiesta del soggetto avente titolo. L'energia elettrica prodotta, infatti, può essere immessa nella rete o ceduta sul mercato, ovvero può essere ritirata con le modalità e le condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) con la delibera n. 280/07. In particolare, la delibera n. 280/07, entrata in vigore il 1° gennaio 2008:
- fissa le condizioni per il ritiro dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e da generazione;
- introduce una remunerazione minima garantita, secondo la fonte utilizzata, per i piccoli impianti di produzione da fonti rinnovabili;
- definisce il Gestore dei servizi elettrici (Gse) intermediario commerciale - sotto il controllo dell'Aeeg - per il ritiro dell'energia prodotta
Nelle figure 1 e 2 sono riportate, a titolo esemplificativo, i prezzi minimi garantiti, per l’anno 2008, a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale elettrica fino a 1 MW, con la sola esclusione degli impianti idroelettrici (figura 1 - scarica le figure nel pdf allegato) e per gli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW (figura 2).
Queste condizioni si applicano solamente agli impianti connessi alla rete elettrica (grid-connected) in quanto per gli impianti isolati (stand-alone) solitamente l'energia prodotta è accumulata attraverso sistemi locali che normalmente sono rappresentati da un accumulo elettrochimico. Attenzione, però, a non confondere questi corrispettivi con gli incentivi concessi per l'installazione degli impianti di produzione da fonte rinnovabili quali, ad esempio, la tariffa incentivante concessa agli impianti fotovoltaici connessi in rete di cui al Decreto 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
Condizione essenziale per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, quindi, è la presenza di impianti per il consumo (impianti utilizzatori) e per la produzione di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica. In altre parole, il servizio di scambio sul posto rappresenta un punto di equilibrio fra la domanda (consumo) e l'offerta (produzione) energetica del singolo utente, nonché un incentivo allo sviluppo della produzione distribuita. Pertanto l'energia elettrica autoconsumata in regime di scambio sul posto può essere considerata non prelevata dalla rete elettrica.
La deliberazione 3 giugno 2008 – ARG/elt 74/08 sostituisce le modalità di “net metering” prevista con la delibera n. 28/06 con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 387/07, la cui validità si è conclusa il 31 dicembre 2008. Proviamo ad analizzare quali erano le principali caratteristiche del meccanismo.
La delibera 28/06 La delibera n. 28/06 “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” è stata pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 febbraio 2006 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -- n. 55 del 7 marzo 2006. Essa prevedeva che il servizio di scambio sul posto fosse erogato dall'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui si trova l'impianto di produzione, consentendo di operare un saldo annuo fra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione e l'energia elettrica prelevata dalla rete elettrica, senza tener conto del valore dell'energia elettrica immessa e prelevata. A fronte dell'erogazione del servizio era corrisposto un corrispettivo annuo pari a € 30,00 per punto di connessione.
Ogni anno, pertanto, il gestore contraente provvedeva a calcolare: • il Saldo annuale (Si), pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nell’anno i. • il Saldo Positivo Scaduto (SPSi), pari alla quota del Saldo annuale positivo relativo all’anno i-4 non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti anni; • il Saldo annuale riportabile (SRi), pari a: zero se (Si + SRi-1 – SPSi) ≤ 0 (Si + SRi-1 – SPSi) se (Si + SRi-1 – SPSi) > 0
• il Prelievo (Pi) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di scambio, pari a: zero se (Si + SRi-1 – SPSi) ≥ 0 – (Si + SRi-1 – SPSi) se (Si + SRi-1 – SPSi) < 0
Al termine dei tre anni successivi l’eventuale credito residuo era annullato.
Deliberazione ARG/elt 74/99 Il nuovo Tisp, dal 1o gennaio 2009, prevede, invece, che il servizio di scambio sul posto sia erogato dal Gestore dei servizi elettrici (Gse) a favore degli utenti dello scambio (comma 3.1). Per accedere al servizio, pertanto, occorre presentare istanza al Gse e, per conoscenza, all'impresa di vendita con cui il soggetto regola i prelievi di energia elettrica. Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento è, inoltre, necessario indicare se si intende vendere la propria produzione in eccesso ovvero se si intende portarla a credito per gli anni successivi. Le remunerazione economica del servizio di scambio sul posto, quindi, avviene a cura del Gse nell'ambito della convenzione stipulata con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto, la cui durata annuale solare è tacitamente rinnovabile. Solamente nell’eventuale cambio di impresa di vendita, l'utente dello scambio è tenuto a comunicare all'impresa di vendita subentrante la sussistenza con il Gse della convenzione per lo scambio sul posto e al Gse gli estremi della nuova società di vendita, specificando la decorrenza del nuovo contratto di vendita. Entro il 31 marzo di ogni anno, infatti, le imprese di vendita che, nel corso dell’anno solare precedente, hanno fornito utenti dello scambio devono trasmettere per ciascun utente dello scambio al Gse i dati e informazioni, su base annuale solare relativi a: a) la tipologia di utenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2, del Testo integrato trasporto (vedi box dedicato); b) le informazioni necessarie alla regolazione dei servizi di trasporto, ai sensi del Testo integrato trasporto, e di dispacciamento, ai sensi della deliberazione n. 111/06; c) l’onere sostenuto dall’utente dello scambio, espresso in euro, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento, al netto delle imposte (OPR), relativo all’anno precedente.
Ai fini del calcolo del contributo per lo scambio, il Gse:
- associa all'energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in euro, pari al prodotto fra la quantità di energia elettrica immessa ed il prezzo zonale orario (articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06);
- calcola la parte unitaria variabile dell'onere sostenuto da ciascun utente dello scambio, per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento (Cus) espressa in centesimi di €/kWh, calcolata sommando algebricamente la quota energia dei corrispettivi rispettivamente del Testo Integrato Trasporto e della deliberazione n. 111/06, incluso la componente Mct (componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03) e, solo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, incluse le componenti A e Uc.
- calcola la parte energia (OE) espressa in euro, dell'onere sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, calcolata sottraendo all'onere OPR, gli oneri associati ai servizi di trasporto e di dispacciamento comprensivi delle relative componenti fisse, ove presenti, nonché gli oneri generali e gli oneri corrispondenti all’applicazione della componente tariffaria Mct;
- calcola il contributo in conto scambio (CS), espresso in euro, pari alla somma del:
- minor valore tra il termine CEi di cui al comma 5.2 e il termine OE;
- prodotto tra il termine CUS e l’energia elettrica scambiata.
Qualora il termine OE sia inferiore al termine CEi, la differenza tra CEi ed OE: a) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, è riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita; b) nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita, secondo quanto previsto dalla lettera a); c) nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal Gse all’utente dello scambio quale ricavo di vendita dell’energia elettrica eccedentaria.
Il Gse riconosce, pertanto, all'utente dello scambio il contributo in conto scambio CS e, per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, l’importo derivante dalla vendita dell’energia elettrica eccedentaria. L’utente del servizio di scambio sul posto riconoscerà al Gse un contributo a copertura dei costi amministrativi, pari a € 30,00 l'anno per ogni impianto. Anche in questo caso, come peraltro già prevista dalla deliberazione n. 28/06, la regolazione economica del servizio di scambio sul posto è effettuata a conguaglio su base annuale solare a seguito dell’espletamento degli adempimenti posti in capo all’utente dello scambio ed all’impresa di vendita, nonché degli obblighi informativi in capo ai soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica. Il Gse prevede altresì una regolazione periodica in acconto sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal direttore della Direzione mercati dell’Autorità. Nelle figure 6, 7 e 8 proviamo a riassumere con uno schema il nuovo meccanismo previsto dalla delibera per il calcolo del contributo in conto scambio CS.
Produzione incentivata Concludiamo ricordando che fra i compiti assegnati al Gse c'è anche quello di gestore attuatore del decreto 28 luglio 2005 e del decreto 19 febbraio 2007, in altre parole è il soggetto che concede la tariffa incentivante (conto energia) agli impianti fotovoltaici. La deliberazione ARG/elt 74/08, infatti, si occupa di ridefinire l'entità dell'energia incentivata modificando quanto previsto dalla deliberazione n. 188/05 “Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 9 del decreto del ministro delle Attività produttive, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005”, sostituendo il comma 4.1. In particolare, ricorda la delibera, “nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 74/08, oltre che le seguenti disposizioni: La produzione incentivata con riferimento all’anno i (PRDi), è la produzione resa disponibile, nell’anno solare i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione ARG/elt 74/08, ed è pari a:
PRDi = Prodi – Si se Si = 0 Prodi – (Si + Pi) se Si < 0,
dove:
- Prodi è la quantità di energia elettrica prodotta nell’anno solare i, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
- Si è il Saldo annuale dell’anno solare i, pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nel medesimo anno;
- Pi è il Prelievo assegnato all’utente dello scambio, pari a:
zero se (Si + SRi-1) = 0 – (Si + SRi-1) se (Si + SRi-1) < 0
SRi è il Saldo annuale riportabile, pari a:
zero se (Si + SRi-1) = 0 (Si + SRi-1) se (Si + SRi-1) > 0
La produzione incentivata, pertanto (articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto i), è calcolata dal Gse, a partire dall’anno 2009, sulla base dell’anno solare, secondo le nuove modalità illustrate (comma 4.1.1.) e il pagamento delle “tariffe incentivanti” è effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un valore annuo pari al prodotto tra la produzione incentivata e la “tariffa incentivante” di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Tale pagamento viene effettuato bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto valore supera il valore di € 250,00”. Nel caso di impianti fotovoltaici che beneficiano della tariffa incentivante di cui al decreto 19 febbraio 2007, invece, la delibera n. 90/07 “Attuazione del decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici”, specifica (articolo 8, comma 8.3) che “nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale premio viene effettuato bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta eventualmente maggiorata dall’eventuale premio. Il pagamento è effettuato nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di € 250”. Il valore dell'energia prodotta ammessa a incentivo è l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (decreto 19 febbraio 2007, articolo 6).
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