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Luoghi a maggior rischio d'incendio

Luoghi a maggior rischio d'incendio
28.10.2007
La valutazione del rischio d'incendio è affidata al datore di lavoro che, in base al d.lgs 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, ha l'obbligo di valutare anche tale rischio e di preparare il relativo documento di valutazione.
Se il rischio valutato è alto o medio il luogo è da considerarsi a maggior rischio in caso d'incendio e quindi soggetto alla progettazione, obbligatoria ai sensi del d.p.r. 6 dicembre 1991, n. 447, art 4 comma 1c) per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti elettrici.
Per cui nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio gli impianti elettrici devono essere eseguiti con prescrizioni tecniche più precise rispetto agli ambienti ordinari; pertanto occorre, da parte dell'installatore, un maggiore impegno nel comprendere e applicare le prescrizioni normative.
Questo articolo vuole rappresentare per l'installatore una guida chiara e completa dell'applicazione della norma Cei 64-8 capitolo 751 e di specifici decreti ministeriali.


Definizioni
Il luogo a maggior rischio in caso d'incendio è quel luogo in cui il rischio è maggiore che in un luogo ordinario e dipende dalla probabilità che l'incendio si sprigioni e dall'entità del danno conseguente per le persone, per gli animali e per le cose ovvero dai seguenti parametri: densità di affollamento, massimo affollamento ipotizzabile, capacità di deflusso o di sfollamento, entità del danno ad animali e/o cose, comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio, presenza di materiali combustibili, tipo di utilizzazione dell'ambiente, situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio.
Compartimento antincendio. Il compartimento antincendio è la parte di edificio delimitata da elementi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi (d.m. 30 novembre 1983, punto 1.5).
Classe di un compartimento. La classe di un compartimento è il numero indicativo che esprime - in minuti primi - la durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura del compartimenti in esame (circolare ministeriale 14 settembre 1961, n. 91).

Ambienti a maggior rischio in caso d'incendio
Sono considerati luoghi a maggior rischio in caso d'incendio:
• gli ambienti di cui in Cei 64-8 art. 751.03.2, già definiti di tipo A (nella quarta edizione della norma Cei 64-8) ovvero quelli con elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso d'incendio o per l'elevato danno ad animali e cose: gli ospedali, le carceri, i locali sotterranei frequentati dal pubblico;
• gli ambienti di cui in Cei 64-8 art. 751.03.3, già definiti di tipo B (nella quarta edizione della norma Cei 64-8) ovvero quelli aventi struttura strutture portanti combustibili: edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisiti antincendio (per esempio, le baite);

Scarica in PDF la tabella con la normativa



• gli ambienti di cui in Cei 64-8 art. 751.03.4, già definiti di tipo C (nella quarta edizione della norma Cei 64-8) ovvero quelli con presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali quando la classe richiesta per il compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30 o se è collegato ad altri compartimenti antincendio a mezzo di organi di convogliamento che nel regolare svolgimento delle attività provvedono al trasporto di materiali infiammabile o combustibili e alla loro immissione nel compartimento entro i seguenti tempi che intercorrono fra l'inizio di un eventuale incendio e l'intercettazione degli organi di convogliamento:
- 10 secondi per il caso di organi di intercettazione comandati in modo automatico da dispositivi rivelatori;
- 15 minuti per il caso di organi di intercettazione comandati manualmente da un posto presidiato durante i periodi in cui le installazioni elettriche sono in tensione;
- 90 minuti per il caso di attività solamente sottoposte a una generica sorveglianza;
- 8 ore per il caso di attività non presidiate;
• gli ambienti dove si svolgono le 97 attività elencate nel d.m. 16 febbraio 1982, i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi";
• gli ambienti soggetti a specifiche prescrizioni dei comandi provinciali dei vigili del fuoco;
• gli ambienti indicati dal committente con un livello di rischio alto, ad esclusione dei luoghi con pericolo di esplosione, e medio in base alla valutazione del rischio d'incendio che il datore di lavoro, o chi per lui, deve condurre nel più vasto ambito della valutazione dei rischi di cui al d.lgs 19 settembre 1994, n. 626.
Infatti il rischio d'incendio è uno dei rischi più importanti che il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, all'art. 4 obbliga al datore di lavoro di valutare e di preparare il relativo documento di valutazione.
Il rischio d'incendio deve essere valutato pertanto dal d.m. 10 marzo 1998 che indica i "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" che tramite il suo allegato I fornisce alcune linee guida per valutare il rischio d'incendio e stabilire se alto, medio oppure basso e il suo allegato IX fornisce alcuni esempi di attività ad alto e medio rischio.


Relazioni tra gli ambienti
Con un livello di sicurezza accettabile, si possono relazionare tra di loro le suddette classificazioni, le cui corrispondenze sono riportate di seguito.
Gli ambienti con un livello di rischio alto e medio di cui al d.lgs 19 settembre 1994, n. 626, corrispondono agli ambienti a maggior rischio d'incendio di cui alla norma Cei 64-8.
Gli ambienti con un livello di rischio basso di cui al d.lgs 19 settembre 1994, n. 626 corrispondono agli ambienti ordinari di cui alla norma Cei 64-8.
Gli ambienti dove si svolgono le 97 attività di cui al d.m. 16 febbraio 1982 sono assimilabili agli ambienti di cui in Cei 64-8, già definiti di tipo A, B e C, infatti:



• sono ambienti di tipo C le attività da 38 a 59, se è presente combustibile in quantità tale da dar luogo ad un compartimento di classe uguale o maggiore di 30;
• sono ambienti di tipo C le attività 81, 82 e 92;
• sono ambienti di tipo A le attività da 75 a 79, in relazione alla presenza di materiale radioattivo e al conseguente danno in caso d'incendio;
• sono ambienti di tipo A le attività 80 e 90;
• sono ambienti di tipo A le attività da 83 a 89, in relazione alla presenza di un numero elevato di persone e/o tempo di sfollamento;
• sono ambienti di tipo A + C i suddetti ambienti di tipo C, se il danno probabile relativo all'incendio a persone e cose è elevato;
• sono ambienti di tipo A + C i suddetti ambienti di tipo A, se è presente combustibile in quantità tale da dar luogo ad un compartimento di classe uguale o maggiore di 30.


Norme CEI per i componenti, escluse le condutture
I componenti elettrici, escluse le condutture, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
• i componenti devono essere limitati a quelli necessari per l'uso degli ambienti stessi;
• nel sistema di vie d'uscita, i componenti contenenti fluidi infiammabili non devono essere installati, fatta eccezione per i condensatori ausiliari incorporati in apparecchi;
• nei luoghi dove è consentito l'accesso del pubblico, i dispositivi di manovra, controllo e protezione, fatta eccezione per quelli destinati a facilitare l'evacuazione, devono essere installati in luogo presidiato da personale addetto o con involucri apribili con chiave o attrezzo;
• i componenti devono essere installati nel rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 422 ovvero:
- i componenti non devono costituire pericolo di innesco o di propagazione di incendio per i materiali adiacenti;
- i componenti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose o produrre archi o scintille nei materiali adiacenti devono essere racchiusi o schermati, rispettivamente, in o con materiali resistenti alle temperature o archi e con bassa conducibilità termica, o lontani dai materiali adiacenti;
-i componenti che presentano effetti di focalizzazione o di concentrazione di calore devono essere distanziati sufficientemente;
- i componenti che contengono liquido infiammabile pericoloso devono essere trattati con sufficiente precauzione;
- i materiali degli involucri non devono essere combustibili, altrimenti dotati di rivestimento non combustibile o difficilmente combustibile e di bassa conducibilità e in grado di sopportare le più elevate temperature che possano essere prodotte dai componenti stessi;
• i componenti applicati a vista sono soggetti ai criteri di prova e ai limiti di cui alla sezione 422 assumendo per la prova al filo incandescente 650 °C anziché 550 °C.


Norme CEI per gli apparecchi d'illuminazione
Gli apparecchi d'illuminazione devono essere installati lontano dai materiali combustibili, per i faretti e i piccoli proiettori la distanza deve essere 0,5 m, 0,8 m o 0,1 m, per apparecchi, rispettivamente, fino a 100 W, da 100 W a 300 W o da 300 W a 500 W.
Gli apparecchi d'illuminazione soggetti a sollecitazioni meccaniche devono avere le lampade protette contro gli urti.



Prescrizioni cei per le condutture
Le condutture sono soggette alle seguenti prescrizioni:
• le condutture devono essere realizzate e protette in modo da non costituire pericolo di innesco o di propagazione di incendio;
• le condutture devono avere connessioni poste in involucri che soddisfino la prova contro il fuoco,
• le condutture che attraversano i luoghi a maggior rischio d'incendio non devono fare parte di un sistema TN-C, poiché il conduttore Pen è attraversato dalla corrente di squilibrio che si richiude anche tramite le masse e masse estranee e potrebbe causare un principio d'incendio;
• le condutture che attraversano le vie d'uscita di sicurezza non devono costituire ostacolo al deflusso delle persone e, se a portata di mano, devono essere protette da involucri o barriere o da urti;
• i conduttori in corrente alternata devono essere disposti vicini in modo da evitare pericolosi riscaldamenti nelle parti metalliche adiacenti per effetto induttivo;
• le condutture devono essere realizzate in uno dei modi raggruppabili in tre gruppi a, b e c.
Condutture di gruppo a
Condutture che non possono innescare e propagare l'incendio, in quanto, rispettivamente, i conduttori attivi sono segregati rispetto all'ambiente circostante e non sono provviste di guaine isolanti esterne:
• a1) incassate in strutture non combustibili;
• a2) con tubi protettivi o involucri metallici con grado di protezione almeno IP4X;
• a3) con cavi ad isolamento minerale (ossido di magnesio, incombustibile) aventi la guaina metallica con funzione di conduttore di protezione.
Condutture di gruppo b
Condutture che non possono innescare ma possono propagare l'incendio, in quanto, rispettivamente, i conduttori attivi sono segregati rispetto all'ambiente circostante e sono provviste di guaine isolanti esterne, pertanto richiedono provvedimenti contro la propagazione contro l'incendio:
• b1) con cavi multipolari muniti di conduttore di protezione concentrico o di guaina metallica o di armatura con funzione di conduttore di protezione;
• b2) con cavi ad isolamento minerale (ossido di magnesio, incombustibile) aventi la guaina metallica con funzione di conduttore di protezione, provvisti all'esterno di guaina non metallica;
• b3) con cavi aventi schermi sulle singole anime (o sul loro insieme) con funzione di conduttore di protezione.
Condutture di gruppo c
Condutture che possono innescare e propagare l'incendio, in quanto, rispettivamente, i conduttori attivi non sono segregati rispetto all'ambiente circostante e sono provviste di guaine isolanti esterne, pertanto richiedono, rispettivamente, provvedimenti contro l'innesco e la propagazione contro l'incendio:
• c1) con cavi multipolari provvisti di conduttore di protezione;
• c2) con tubi protettivi o involucri metallici con funzione di conduttore di protezione o con conduttore nudo o isolato contenuto in essi;
• c3) con tubi protettivi o involucri in materiale isolante, installati a vista e con grado di protezione almeno IP4X;
• c4) binari elettrificati e condotti sbarre con grado di protezione almeno IP4X.

Provvedimenti contro l'innesco e la propagazione dell'incendio
Per tutte le condutture i dispositivi di protezione contro le sovracorrenti devono essere installate all'origine dei circuiti.
I cavi senza guaina non sono ammessi sulle passerelle in quanto le stesse, non soggette ad alcuna norma specifica, possono presentare spigoli taglienti che possono danneggiare il cavo, a differenza dei canali, soggetti alle norme Cei 23-31 se metallici e Cei 23-32 se isolanti, che prescrivono per il canale l'assenza di asperità e spigoli vivi.
I provvedimenti contro l'innesco dell'incendio sono i seguenti:
• per le condutture c1) e c2) , in quanto sprovviste di grado di protezione almeno IP4X: i circuiti (esclusi quelli di sicurezza) devono essere protetti con interruttore differenziale Idn <= 30 mA, nei sistemi TT e TN, ed essere dotati di dispositivo di controllo dell'isolamento nei sistemi IT, il dispositivo differenziale migliora il sistema di protezione contro l'incendio non solo per guasti verso terra ma anche per guasti tra le fasi, per cui è da prevedere il collegamento a terra dei tubi o canali metallici anche se contengono soltanto cavi di classe II, perché la corrente di guasto interessa il conduttore di protezione se il canale e tubo sono metallici e funzionano da conduttore di protezione o sono collegati ad esso;
• per le condutture c3) e c4) , in quanto provviste di grado di protezione almeno IP4X: nessuna prescrizione particolare.
I provvedimenti contro la propagazione dell'incendio sono i seguenti:
• per le condutture b1), b2), b3), c1), c2) e c3):
- utilizzando guaine (per le condutture di gruppo b) e cavi (per le condutture di gruppo c) non propaganti la fiamma (Cei 20-35), se installati individualmente o distanziati tra loro almeno 25 cm, fatta eccezione per le condutture c3);
- utilizzando guaine (per le condutture di gruppo b) e cavi (per le condutture di gruppo c) non propaganti l'incendio (Cei 20-22) se in fascio o strato; quando il fascio supera quello di prova (Cei 20-22) occorre adottare ulteriori misure di protezione quali barriere tagliafiamma, che devono essere installate solo nei percorsi verticali ad interdistanza non superiore a 10;
- adottando sbarramenti o barriere e/o altro provvedimenti come indicato nella norma Cei 11-17, oltre che barriere tagliafiamma in tutti gli attraversamenti di solai o pareti che delimitano il compartimento antincendio e con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco dei solai e pareti attraversate.

Prescrizioni cei aggiuntive per le condutture
Le prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di tipo A sono le seguenti:
• per le condutture b1), b2), b3), c1), c2) e c3):
- quando i cavi sono raggruppati in quantità pericolose, si devono adottare cavi a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi o cavi LS0H (Low Smoke Zero Halogen), ad esempio: N0G9-K, FM9 450/750 V, FG7(O)M1 0,6/1 kV, FG7(O)M2 0,6/1 kV, FG10(O)M1 0,6/1 kV, FG10(O)M2 0,6/1 kV;

• le prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di tipo B sono le seguenti:
- i componenti montati su o entro strutture combustibili, che nel loro funzionamento possono emettere all'esterno archi o scintille tali da innescare l'incendio, devono essere racchiusi in involucri aventi grado di protezione almeno IP4X verso le strutture combustibili, fatta eccezione per gli interruttori di comando del circuito luce e dispositivi similari, gli interruttori automatici con In <= 16 A e Icn <= 3000 A e le prese a spina ad uso domestico e similare, in quanto non cono ritenute capaci di emettere archi e scintille tali da innescare l'incendio;
• le prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di tipo C sono le seguenti:
- i componenti, salvo le condutture, i motori elettrici, limitatamente alla morsetteria e all'eventuale collettore e gli apparecchi d'illuminazione devono avere il grado di protezione almeno IP4X, fatta eccezione per gli interruttori di comando del circuito luce e dispositivi similari, gli interruttori automatici con In <= 16 A e Icn <= 3000 A e le prese a spina ad uso domestico e similare, in quanto non cono ritenute capaci di emettere archi e scintille tali da innescare l'incendio;
- i dispositivi di protezione contro il sovraccarico dei motori non devono essere a riarmo automatico, salvo che il motore non sia costantemente presidiato o munito di protezione di sovratemperatura;
- gli apparecchi d'illuminazione, negli ambienti con polveri combustibili accumulabili sugli apparecchi, devono essere a temperatura superficiale limitata (massima a 90 °C e 150 °C, rispettivamente, sulle superfici orizzontali e verticali, esposte al deposito di polvere);
- qualora le sostanza combustibili occupano un ben definito volume, le suddette prescrizioni, oltre quelle generali per i detti ambienti di tipo C, si applicano al volume circostante il materiale combustibile delimitato come descritto nel seguito:
• 1,50 m in orizzontale in tutte le direzioni non oltre le pareti;
•  1,50 m in verticale verso il basso non oltre il pavimento;
•  3,00 m in verticale verso l'alto non oltre il soffitto.


Barriere tagliafiamma
Le barriere tagliafiamma sono le otturazioni delle aperture praticate per il passaggio delle condutture attraverso elementi costruttivi di edifici che devono avere il grado di resistenza all'incendio prescritto per il rispettivo elemento costruttivo prima dell'attraversamento.
Le condutture devono essere otturate internamente ed esternamente, non è necessario otturare internamente le condutture che utilizzano tubi e canali che:
• rispondono alla prova di resistenza al fuoco alla propagazione della fiamma prevista dalle relative norme di prodotto;
• hanno una sezione interna massima di 710 mm2 a condizione che:
- il tubo o canale possiedano il grado di protezione almeno IP33;
- se il tubo o canale penetrano in un ambiente chiuso, anche la sua estremità possieda il grado di protezione IP33.

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