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Modificato il testo unico della sicurezza

di: Andrea Gulinelli fonte: 'Elettricoplus'
Modificato il testo unico della sicurezza
29.10.2009
Scarica in PDF qui a fianco le figure relative al testo

Illustriamo brevemente alcune delle principali novità, con particolare riferimento al Titolo III Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche e agli altri aspetti in qualche modo correlati agli impianti elettrici.
Art. 26 - Obblighi connessi al contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione (modificato dall’art. 16 del d. lgs. n. 106/09, nel seguito decreto correttivo)
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) viene escluso nelle lavorazioni di durata non superiore ai due giorni, sempre che siano a rischio basso, ossia che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI (fra questi restano i lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione).

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi (modificato dall’art. 18 del decreto correttivo)
Il nuovo comma 3 bis prevede, in caso di costituzione di nuova impresa, l’obbligo per il Datore di Lavoro (nel seguito DL) di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (Dvr) entro 90 giorni dalla data d’inizio dell’attività.

Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro (modificato dall’art. 49 del decreto correttivo)
Il comma 1 è stato in parte variato introducendo la specificazione che il Datore di Lavoro (DL) ha l’obbligo di prendere: “…le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione…” eliminando il precedente riferimento, poco pertinente, all’osservanza della regola dell’arte relativamente alla progettazione e costruzione degli impianti elettrici.
Il nuovo comma 3 bis, che appare come un ridondante rafforzativo del precedente, precisa, infatti, riprendendo il comma 3 dell’articolo successivo che viene abrogato, che il DL nel predisporre le procedure di manutenzione deve attenersi alle: “…indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotte e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche …”.

Art. 81 - Requisiti di sicurezza (modificato dall’art. 50 del decreto correttivo)
Oltre alla già citata abrogazione del comma 3, nel comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX” sono sostituite dalle seguenti: “pertinenti norme tecniche”. All’atto pratico cambia poco, anche se la modifica appare doverosa per l’allineamento alla definizione di norma tecnica di cui all’art. 2, lettera u) . La conseguenza è la correzione dell’Allegato IX da cui è stato eliminato l’elenco degli organismi abilitati a emettere le norme di buona tecnica d’ora in poi semplicemente norme tecniche. Da ritenere comunque prioritarie rispetto alle “buone prassi” e alle “linee guida” alle quali si può ricorrere solamente in via integrativa ovvero sostitutiva in assenza di norme tecniche.
Il riferimento, anche se da ora solamente implicito, alle norme Cei e Cenelec, eccetera, introdotto dallo schema base del TU, riveste una grande importanza perché consente alle norme Cei EN 50110-1 e Cei 11-27, relative all’esercizio, ai lavori e alla manutenzione degli impianti elettrici, la presunzione di regola dell’arte che in base alla legge n. 186/68 e al decreto ministeriale n. 37/08 era limitata alla realizzazione dei prodotti e degli impianti elettrici. L’eliminazione dell’esplicito richiamo fatto agli organismi normatori contenuto nella superata versione dell'Allegato IX non dovrebbe comportare ricadute pratiche.

Art. 82 - Lavori sotto tensione (modificato dall’art. 51 del decreto correttivo)
Corretta la lettera a) e riscritta la lettera b) del comma 1, ma senza alcuna sostanziale novità. Sono, infatti, sostituiti i riferimenti ai livelli di tensione degli impianti, non superiori ovvero superiori a 1000 V in alternata e 1500 V in continua, con le dizioni: sistemi di categoria 0 e 1 e sistemi di categoria II e III, dei quali sono riportate le definizioni nel riformato Allegato IX.
Nulla ancora è detto, in via formale, sul fatto che l’autorizzazione a operare sotto tensione sugli impianti di III categoria era stata rilasciata all’Enel, in forza del decreto ministeriale 9 giugno 1980 , mentre adesso è utilizzata dalla società Terna, subentrata ormai totalmente nella proprietà e nell’esercizio delle reti (linee) a tensione superiore a 30.000 V; evidentemente nella presunzione che ne abbia rilevato al riguardo lo stesso know how.

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive (modificato dall’art. 52 del decreto correttivo)
Pur restando inalterato il titolo, la modifica delle parole del testo: “lavori in prossimità di linee elettriche”, sostituite da: “lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche”, non è solo lessicale ma, come vedremo, sostanziale. Il termine prossimità aveva creato non poca confusione perché è quello utilizzato dalla norma Cei 11-27 e le distanze di prossimità riportate nella tabella 1 dell’Allegato IX erano e sono ancora diverse da quelle della tabella 1 della riferita norma Cei valida per i lavori elettrici. Ora la parola prossimità è sostituita dal termine “vicinanza” che dal punto di vista operativo, rispetto al passato , non ammette interpretazioni essendo stata collegata alle distanze D (distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e d’impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette) fissate nella nuova tabella 1 dell’Allegato IX, del tutto uguale alla precedente. Ma l’aspetto essenziale è costituito dalla precisazione che dette distanze sono da applicare nel caso di lavori non elettrici per i quali la norma Cei 11-27 si limita a fornire prescrizioni di carattere generale senza fissare distanze di sicurezza. È solo precisato, infatti, che per gli impianti costruiti rispettando le distanze di vincolo previste dalla norma (Cei 11-1) sussiste per definizione la protezione contro i contatti diretti in caso di semplice presenza di persone. Pertanto, in tali impianti, le attività che comportino solo l’uso di attrezzi di dimensioni contenute e non prevedano elevazioni dal suolo non richiedono sorveglianza, purché il personale sia stato adeguatamente reso edotto dei comportamenti da tenere.

Se invece, in presenza di un impianto realizzato a giorno, l’esecuzione del lavoro non elettrico prevede operazioni non al suolo o mediante l’ausilio di macchine, materiali, attrezzature, di dimensioni non riconducibili ai normali utensili da lavoro, le parti attive poste alle distanze da terra stabilite dall’appena detta norma non possono più essere considerate protette o completamente protette per cui occorre rispettare le distanze fissate nella tabella 1 dell’Allegato IX. Tali distanze devono essere intese fra le parti attive non protette e le posizioni più vicine ad esse assunte dalle macchine, dai materiali, dalle attrezzature e da quant’altro sia movimentato. Nella figura 1 è schematizzata la situazione normativa dei lavori in prossimità/vicinanza di parti attive. I dubbi maggiori restano sulla concreta definizione di lavori non elettrici in presenza di rischio elettrico in relazione alle modalità operative con cui questo è svolto. Si può arrivare al paradosso della figura 2, dove se il trasformatore viene rimosso a mano da operatori al suolo l’intervento è da considerare un lavoro non elettrico per il quale è applicabile la norma Cei 11-27 ossia con il semplice rispetto della distanza di prossimità, nel caso di specie m 1,20. Quando invece lo stesso trasformatore fosse spostato mediante l’ausilio del braccio di una gru su autocarro, ancorché posizionata all’esterno della cabina, le distanze da osservare dalle parti in tensione diverrebbero quelle fissate dal TU.

Art. 117 - Lavori in prossimità di parte attive (modificato dall’art. 73 del decreto correttivo)
La problematica è affrontata anche nel contesto del Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili, dove continua l’uso del termine prossimità. Ambiguità risolta, rispetto alla vecchia formulazione, in maniera chiara in quanto le medesime distanze, viste per l’art. 83, sono da assumere anche nel caso dell’esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche in conduttori non protetti o non sufficientemente protetti dove, come noto, gli elementi da considerare sono numerosi e di più incerta valutazione.
Fermo restando che in via prioritaria, secondo il principio della rimozione del rischio alla fonte, devono essere privilegiate la messa in sicurezza delle installazioni o la messa in opera di protezioni atte a impedire meccanicamente contatti o pericolosi avvicinamenti (lettere a) e b), c. 1), qualora venga deciso di operare con la linea o l’impianto in tensione (lettere c), c. 1), la distanza di sicurezza: “… non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche”.
Attualmente le pertinenti norme tecniche non hanno molto da aggiungere. Del problema, infatti, se ne era occupata, già nella prima stesura, la norma Cei EN 50110-1 (nell’edizione II, l’art. 6.4.4) in termini generici: “ Per le linee aeree si deve tener conto di tutti i movimenti possibili delle linee stesse e di tutti i movimenti, degli spostamenti, delle oscillazioni, dei colpi di frusta o della caduta degli equipaggiamenti usati per eseguire i lavori – La presente norma non fornisce raccomandazioni per tali distanze (sicure n.d.r.) a causa delle ampie variazioni possibili in questi lavori” .

Le nuove disposizioni colmano la lacuna fissando le distanze ma avvertono, in modo puntuale, che esse sono al netto degli ingombri derivanti:
• dal tipo di lavoro;
• dalle attrezzature utilizzate e dai materiali movimentati;
• dagli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento;
• dagli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Da ultimo non si può non rilevare come la fissazione della distanza di sicurezza, che: “… non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX…”, risulti penalizzante dal punto di vista operativo, sia rispetto alla precedente combinazione dei disposti di cui al c. 1 - lettera c): “… tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi e ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.…” e al c. 2: “La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti“, sia rispetto alla vecchia formulazione dell’art. 11 del dpr n. 164/56 che, pur fissando il limite dei 5 m (valore sicuramente anacronistico se non altro perché indipendente dalla tensione), lasciava, con la locuzione : “… a meno che … non si provveda da chi dirige detti lavori per un’adeguata protezione atta a evitare accidentali contatti o pericolosi …”, qualche margine per soluzioni alternative al rispetto della distanza limite. Tutto lascia intendere che la protezione (c. 1, lettera b), consistente nel: “…posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive…”, resti l’unica soluzione da adottare quando non è possibile il rispetto delle distanze di sicurezza. Conseguentemente sono escludere accorgimenti quali per esempio: blocchi all’elongazione massima degli organi mobili delle macchine operatrici, l’arresto della corsa delle grù e della rotazione dei relativi bracci, o altro ancora.

Un esempio della rigidità normativa introdotta dalla riveduta impostazione è quella rappresentata in figura 4 dove non dovrebbe essere possibile il taglio della pianta con la linea in esercizio perché parte della stessa invade la distanza di sicurezza pur essendo oltre le distanze d’esercizio. Da ultimo resta da chiedersi quale sarà l’effettiva applicabilità delle prescritte distanze “al netto” atteso che da parte di chi progetta e dirige i lavori (progettisti e preposti) necessitano, nel caso di specie, valutazioni che richiedono competenze specifiche e conoscenze d’impianti elettrici (in particolare delle linee elettriche) che non possono non coinvolgere l’esercente delle linee come era previsto in passato.
Negli allegati erano presenti prescrizioni e riferimenti alla pregressa legislazione in materia di sicurezza degli impianti elettrici, tipicamente il dpr 547/55, risultate, in alcuni casi, in contrasto e o non coerenti o non aggiornate con le norme tecniche. Si riportano di seguito le correzioni intervenute.

Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
Eliminato l’art. 1.1.8 che specificava, a corollario dell’art. 84, le strutture che dovevano essere protette contro le scariche atmosferiche. La nuova formulazione corretta dell’art. 84 :“Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protette dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche”, rimanda, senza più alcun dubbio, la verifica della necessità della protezione contro le scariche atmosferiche alle risultanze della valutazione dei rischi effettuata in accordo con i criteri stabiliti dalla norma Cei EN 62305/2 (Cei 81-10/2).
Allegato V - Requisiti di sicurezza delle attrezzature da lavoro - Impianti macchine ed apparecchi elettrici
Eliminato l’art. 5.16.3 (Parte II), in evidente errore rispetto alla regola dell’arte. Esso prescriveva, anche in presenza del doppio isolamento (apparecchi di classe II), l’obbligo della messa a terra dell’involucro metallico degli apparecchi elettrici portatili, mentre l’art. 413.2.2.4 della norma Cei 64-8/4 proibisce la messa a terra degli apparecchi utilizzatori di classe II.

Allegato VI - Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro - Rischi per energia elettrica
L’art. 6.1 è stato riscritto. Per altro non appare ancora del tutto corretto parlare di contatti indiretti con parti attive. Eliminata l’anacronistica proibizione dell’impiego in luogo aperto di utensili a tensione superiore a 220V; anche questo derivato dalla pedissequa ripresa del cessato DPR 547/55. Tutta la regolamentazione della materia trova d’ora in poi, con il nuovo art. 6.2, il più logico rimando alle pertinenti norme tecniche in particolare all’impiego dei sistemi Selv.

Art. 88 - Campo d’applicazione del Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili (modificato dall’art. 57 del decreto correttivo)
Al comma 2, del testo base, dopo la lettera g) sono aggiunte le lettere g-bis) e g-ter). La prima precisa che ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o d’ingegneria civile di cui all’allegato X, non si applica il Capo II del Titolo IV. Nell’Allegato X è intervenuta, la piccola, ma significativa specificazione, secondo cui il campo d’applicazione in questione, relativamente alle linee elettriche, è limitato alle sole parti strutturali delle stesse e non alle linee elettriche tout court com’era previsto nella precedente versione.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici non cambia molto perché la specificazione, se pur contenuta solamente nell’allegato, appariva sufficientemente chiara. Così per esempio per l’installazione degli scaricatori su una linea elettrica non si applica il titolo IV, mentre lo si applica se l’intervento riguarda il cambio dei conduttori perché questi incidono sulla stabilità dei sostegni che sono la parte strutturale delle linee elettriche. L’impermeabilizzazione del tetto di una cabina rientra sicuramente fra le attività edili o d’ingegneria civile (o parificati tali nell’Allegato X), mentre non vi rientrano le operazioni di allestimento ancorché queste comportino la movimentazione manuale o meccanica di trasformatori, scomparti (quadri Mt e/o Bt), eccetera.

Art. 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso (modificato dall’art. 56 del decreto correttivo)
Nella maggior parte dei casi d’infrazione accanto al datore di lavoro è punito anche il dirigente . Questa figura diventa quindi, per legge, titolare di una posizione di garanzia. Considerato tuttavia che il dirigente potrebbe non disporre dei poteri, specialmente di tipo finanziario, per ottemperare agli obblighi di cui è destinatario, allo stesso possono essere ascritte responsabilità solamente qualora gli sia stata conferita delega, nelle forme e secondo i criteri previsti dall’art. 16 (così come modificato dall’art. 12), per le specifiche funzioni in materia di sicurezza la cui violazione è oggetto di sanzione. Sanzioni sono pure previste a carico dei venditori, dei noleggiatori nonché dei soggetti concedenti in uso le attrezzature da lavoro di cui all’art. 72. Confermata l’alternatività tra arresto e ammenda con l’introduzione di un maggior ricorso alla prescrizione obbligatoria.
Le violazioni gravi suscettibili di determinare la sospensione dell’attività dell’impresa restano per il momento quelle già individuate in prima stesura nell’Allegato 1, con la sola precisazione, per i lavori in prossimità di linee elettriche e di conduttori nudi in tensione (in pratica gli artt. 83 e 117), che avvengano: “…in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori”.

Con tale precisazione si tiene maggiormente conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza (pianificazione/progettazione delle misure di sicurezza rispetto all’applicazione delle stesse sul luogo di lavoro).
La sospensione dell’attività interviene quando la violazione oltre ad essere grave è pure reiterata. La novità consiste nella precisazione di cosa s’intende per reiterazione (art. 14 modificato dall’art. 11 del decreto correttivo): “Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi a una violazione, accertata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra della stessa indole”.

Non è più sanzionata penalmente (art. 55 così come modificato dall’art. 32 del decreto correttivo) l’omessa valutazione dei rischi e l’adozione del relativo documento (Dvr), mentre lo è, ma solo con un’ammenda, se il dl lo addotta in difetto della relazione valutativa e dell’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono specifiche, adeguate e riconosciute competenze professionali. Tuttavia, nel settore dei lavori e dell’esercizio degli impianti elettrici, diversamente da prima, è sanzionato, anche con l’arresto, l’art. 80, c. 2 (omessa valutazione dei rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi disposizione dei lavoratori rispetto alle possibili interferenze e alle condizioni ambientali). Pure sanzionate le violazioni di cui ai commi 3 e 3 bis , ma in misura minore. Relativamente alle verifiche (art. 86 ) è sanzionata, ancora solo in via amministrativa e pecuniaria, la mancata effettuazione dei controlli, mentre in precedenza era sanzionato esclusivamente l’omesso adempimento burocratico di verbalizzazione e conservazione degli esiti dei controlli (c. 3).
In generale si rileva una rivisitazione tesa a rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni; così come le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi verificatisi su base Istat.

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