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Una nuova sfida per i costruttori

Una nuova sfida per i costruttori
28.10.2007
A distanza di 10 anni dal recepimento italiano della prima Direttiva Macchine 89/392/CE (successivamente sostituita in ambito comunitario dalla Direttiva 89/37/CE) recepita con il Dpr 459/96, il 9 giugno 2006 è stata pubblicata la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE che introduce nuovi ed importanti aspetti rispetto alla precedente edizione, aspetti che riguarderanno direttamente i costruttori e per certi versi anche gli utilizzatori di macchine.
La Direttiva 2006/42/CE non è ancora stata recepita dall'Italia, ma ciò dovrà avvenire inderogabilmente entro il 29 giugno 2008, data ultima indicata nel testo della Direttiva per la quale gli Stati Membri devono recepire la Direttiva stessa; questo costituisce un primo punto di differenza rispetto alla precedente Direttiva 89/392/CE in quanto la Direttiva 2006/42/CE non lascia la facoltà agli stati membri di applicare la Direttiva a partire dal recepimento, ma impone ad essi di applicarla a partire dal 29 Dicembre 2009, data nella quale cesserà di essere applicabile la Direttiva 98/37/CE (fatta salva la deroga concessa fino al 29 dicembre 2011 per le pistole sparachiodi). In altri termini viene meno il cosiddetto periodo transitorio, ossia il periodo nel quale il costruttore volontariamente può scegliere di applicare la nuova legislazione anche prima dell'entrata in vigore ufficiale nel paese membro oppure di applicare la vecchia: tutto cambierà, né un giorno prima, né un giorno dopo, il 29 dicembre 2009 (il D-day della nuova Direttiva Macchine). Naturalmente i costruttori non dovranno sprecare il tempo a disposizione ed aspettare l'ultimo momento per analizzare la nuova Direttiva ed adeguarsi ad essa, ma alla luce della futura entrata in vigore dovranno certamente cominciare fin da subito ad analizzare i cambiamenti per adeguare la loro metodologia di progettazione e documentazione.
Analizzando i cambiamenti rispetto alla Direttiva 98/37/CE spicca prima di tutto la modifica del campo di applicazione della Direttiva nel quale sono state inclusi espressamente anche gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie (prima solo citati nell'allegato 1), oltre che agli ascensori da cantiere e quelli con velocità non superiore a 0,15 m/s (che non rientrano più nella Direttiva Ascensori 95/16/CE per la loro esclusione del campo di applicazione di tale Direttiva come modificato dall'art. 24 della Direttiva 2006/42/CE), ma soprattutto spicca l'inclusione delle quasi-macchine che costituisce il più grosso cambiamento nel campo di applicazione della nuova Direttiva Macchine.


L'introduzione delle quasi-macchine

Le quasi-macchine sono definite nell'art. 2 comma g) della nuova Direttiva 2006/42/CE come "insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema d'azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente Direttiva" e sostanzialmente corrispondono a quelle che nella Direttiva 98/37/CE sono identificate come "macchine destinate ad essere incorporate in una macchina o a essere assemblate con altre macchine per formare un'installazione complessa e che non sono in grado di funzionare in modo indipendente".



L'inserimento delle quasi-macchine all'interno della Nuova Direttiva dal punto di vista tecnico non introduce per i costruttori cambiamenti sostanziali rispetto all'attuale Direttiva 98/37/CE, ma vi saranno importanti cambiamenti che riguardano le procedure di conformità, poiché per le quasi-macchine sono previste procedure più stringenti; in particolare per la Direttiva 2006/42/CE prima dell'immissione sul mercato di una quasi-macchina sarà necessario che il fabbricante (o mandatario) si accerti che:
- sia preparata la documentazione indicata nell'allegato VII, parte B;
- siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
- sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte 1, sezione B.
Istruzioni per l'assemblaggio e dichiarazione d'incorporazione dovranno accompagnare la quasi-macchina fino all'incorporazione e dovranno fare parte del fascicolo tecnico della macchina finale della quale faranno parte: in altri termini con l'entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE per le macchine destinate ad essere integrate in altre macchine non sarà più sufficiente fornire la sola dichiarazione del fabbricante, ma occorrerà fornire documentazioni più precise rivolte all'acquirente (ossia istruzioni) ed ulteriori documentazioni da conservare presso l'azienda.
La nuova Direttiva Macchine prescrive che per le quasi-macchine sia predisposta una documentazione tecnica che comprende il fascicolo di costruzione, simile a quello delle macchine ma che riguarda esclusivamente i requisiti essenziali di sicurezza considerati dal costruttore della quasi-macchina per i quali quest'ultimo risponde: naturalmente permane la responsabilità del costruttore finale della macchina (solitamente diverso dal costruttore della quasi-macchina) in cui la quasi-macchina sarà incorporata.

L'introduzione delle quasi-macchine nella Direttiva 2006/42/CE comporterà senza dubbio un maggior impegno per i loro costruttori soprattutto nella preparazione delle istruzioni per l'assemblaggio da predisporre in quando queste dovranno esplicitare bene tutte le condizioni per l'incorporazione nella macchina finale, istruzioni che dovranno oltretutto essere preparate in una lingua ufficiale della Comunità Europea concordata con il fabbricante della macchina in cui la quasi-macchina sarà integrata; possibili difficoltà tecniche potrebbero nascere in seguito all'obbligo di definire nella documentazione tecnica della quasi-macchina (come prescritto nell'Allegato VI comma a) punto i)) l'elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti dalla quasi-macchina indipendentemente dalla relativa integrazione nella macchina finale. Per contro per i costruttori delle macchine che integreranno le quasi-macchine sarà invece più facile gestire l'integrazione di queste ultime essendo corredate di istruzioni per l'assemblaggio ed essendovi maggiori garanzie circa la conformità di queste parti con le prescrizioni della Direttiva dato che al costruttore delle quasi-macchine è imposta la preparazione dell'analisi dei requisiti essenziali di sicurezza da lui identificati per la parte di sua fornita.

Le nuove procedure di valutazione
La progettazione di macchine ed insiemi di macchine tecnicamente non dovrebbe subire grossi cambiamenti anche perché il numero di requisiti essenziali di sicurezza aggiunti, modificati o eliminati sono limitati e soprattutto perché fortunatamente la Commissione, comprendendo la difficoltà in cui si sarebbero potuti trovare i costruttori di macchine, ha deciso di mantenere la stessa numerazione per i requisiti essenziali già presenti nel testo della Direttiva 98/37/CE (il che consente ai costruttori di evitare un lungo lavoro di revisione del modello utilizzato per l'analisi dei requisiti essenziali di sicurezza e per la predisposizione del fascicolo tecnico); gli Organismi Normatori (Cen e Cenelec primi tra tutti) si stanno inoltre attivando per la revisione dell'intero corpo normativo relativo alle macchine per adeguarlo ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE, per cui in realtà il cambiamento della progettazione delle macchine dipenderà essenzialmente dalla misura in cui le norme armonizzate saranno cambiate per renderle conformi ai requisiti essenziali di sicurezza della nuova Direttiva.
Cambierà invece sostanzialmente l'approccio procedurale per dimostrare la conformità del prodotto macchina alla nuova Direttiva 2006/42/CE in quanto, riferendosi alle procedure di valutazione riportate nei suoi allegati, occorrerà:
- applicare la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina (di cui all'allegato VIII) se la macchina non è contemplata dall'allegato IV;
- applicare una delle seguenti procedure se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute:
a) procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, oltre al controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
- applicare una delle seguenti procedure se la macchina è contemplata dall'allegato IV ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, o se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute oppure se non esistono norme armonizzate per la macchina in questione:
a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
Si ricorda che l'Allegato IV della Direttiva 98/37/CE è un allegato che riporta l'elenco esaustivo di macchine e componenti il cui buon funzionamento è considerato particolarmente importante ai fini della sicurezza per i quali è richiesta una più severa procedura di accertamento della conformità alla Direttiva; tale allegato è stato modificato in alcune parti nella Direttiva 2006/42/CE senza tuttavia stravolgerlo.

Possibili difficoltà per i costruttori potranno invece derivare della nuova definizione di macchina introdotta dalla Direttiva 2006/42/CE la quale definisce come macchina un "insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata" dove il termine ".... o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento....", definizione che estende di fatto anche alle macchine commercializzate senza motore gli obblighi della Direttiva previsti per le macchine complete; tale precisazione è stata inserita probabilmente per comprendere nel campo di applicazione della Direttiva anche le macchine vendute per essere movimentate (ad esempio attraverso un sistema di trasmissione) da fonti di energia esterne, ma ciò costringerà i costruttori di macchine messe in servizio o immesse sul mercato prive di azionamento a precisare bene i limiti e le caratteristiche degli azionamenti destinati alla macchina venduta priva di tale azionamento per assicurarsi che l'analisi dei rischi effettuata per la macchina non sia invalidata.
La nuova Direttiva Macchine 2006 introduce un altro aspetto importante in quanto per la prima volta riporta esplicitamente la definizione di fabbricante quale "persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente Direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente Direttiva ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente Direttiva". L'ultima frase della suddetta definizione stabilisce un criterio fondamentale, ossia che ogni macchina debba avere comunque un costruttore indipendentemente che questa riporti in targa o meno i suoi estremi; inoltre l'ultima parte della definizione deve mettere in guardia anche gli installatori, ed in generale coloro che effettuano adeguamenti o modifiche sulle macchine usate, in quanto nel caso in cui l'intervento operato ricada nell'ambito della messa in servizio o nella immissione sul mercato, in mancanza di accordi precisi con la committenza colui che opera tale intervento può diventare suo malgrado costruttore dell'intera macchina con tutte le responsabilità che ne conseguono.
Per le macchine esistenti, la nuova Direttiva Macchine ha introdotto poi un'ulteriore importante precisazione circa i componenti di sicurezza; innanzi tutto ha modificato la loro definizione definendo un componente di sicurezza come un componente:
"- destinato ad espletare una funzione di sicurezza
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti."

Sono quindi stati inseriti tra le esclusioni dal campo d'applicazione della Direttiva i componenti di sicurezza forniti dal costruttore originale della macchina come pezzi di ricambio della stessa (naturalmente se stati forniti all'epoca come parte integrante della macchina originale), considerati in tal caso non immessi sul mercato, mente con l'attuale Direttiva 98/37/CE a tutti gli effetti i componenti di sicurezza venduti come pezzi di ricambio devono essere assoggettati alla Direttiva come componenti immessi sul mercato separatamente dalla macchina anche se destinati come parti di ricambio solo per quella particolare tipologia di macchina e prodotti all'epoca della costruzione di tale macchina solo per questa senza essere mai stati immessi separatamente sul mercato.

Considerazioni conclusive
Quale impatto potrà avere la nuova Direttiva 2006/42/CE sulle strutture di produzione esistenti?
Se le strutture degli impianti automatizzati non sono sottoposte a modificate sostanziali, la nuova Direttiva 2006/42/CE avrà di fatto un impatto nullo in quanto, come tutte le Direttive europee, non ha effetti retroattivi ne sulle macchine già marcate ai sensi della Direttiva 98/37/CE ne su quelle entrate in servizio prima dell'entrata in vigore della prima edizione della Direttiva Macchine; tuttavia non appena si opereranno interventi su macchine o parti di macchina che comportino variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal suo costruttore originale, nasceranno problematiche di integrazione che possono coinvolgere anche l'intera macchina oggetto dell'intervento.
Come noto le macchine o gli insiemi di macchine sono soggette oltre che alla Direttiva Macchine anche alla specifica legislazione nazionale relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro quale ad esempio la legge 626/94; in particolare l'art. 3 del D.Lgs. 359/99 (che modifica l'art. 36 del D.Lgs. 626/94) e l'art. 29 della Legge 62/2005 (Legge Comunitaria, con riferimento al suo articolo 29 che modifica ancora l'art. 36 del D.Lgs. 626/94) dettano prescrizioni circa l'adeguamento alla sicurezza per le attrezzature di lavoro (e quindi anche per le macchine) non soggette a norme nazionali di attuazione di Direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo: è evidente che in tutti quei casi per cui si effettuino interventi su macchine esistenti e non soggette a Direttive comunitarie, nel caso si operino variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore ciò si configurerebbe come una nuova immissione sul mercato che costringerebbe chi la opera ad applicare la nuova Direttiva 2006/42/CE per l'intera macchina.
Ancora più oneroso si rivelerebbe il caso di modifiche costruttive operate a sistemi di macchine coordinate tra loro (che costituiscono una macchina ai sensi della Direttiva) nel caso queste esulino dalla ordinaria o straordinaria manutenzione (ad esempio l'aggiunta sulla linea di processo di una nuova macchina), dove l'intervento anche solo su una parte limitata dell'insieme di macchine comporterebbe il riesame (soprattutto relative ai nuovi requisiti essenziali di sicurezza) dell'intero insieme secondo le nuove prescrizioni indicate dalla Direttiva 2006/42/CE.

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