Videosorveglianza & privacy
07.01.2008
L'installatore di impianti per la videosorveglianza è tenuto a conoscere le modalità di collocazione di questi sistemi in conformità alla vigente legge sulla privacy. Egli, infatti, può essere chiamato a sottoscrivere una specifica "Dichiarazione di conformità". Illustriamo qui alcune dichiarazioni, pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali (consultabili sul sito www.garanteprivacy.it): un documento per conformare i trattamenti mediante videosorveglianza alla legge entrata in vigore il 1° gennaio 2004 (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"), che in seguito chiameremo Codice, e ad altre disposizioni vigenti, nel rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità fondamentali delle persone. Bisogna garantire, quindi, da un lato il diritto alla protezione dei dati personali e dall'altro l'adozione di misure efficaci per la sicurezza dei cittadini e l'accertamento degli illeciti. La conservazione delle immagini deve essere limitata nel tempo e i cittadini devono sapere sempre e comunque se un'area è sottoposta a videosorveglianza. L'uso illecito dei sistemi di videosorveglianza comporta provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali.
I principi generali L'uso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su presupposti di liceità previsti dal Codice, cioè deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e da altre disposizioni. In ogni caso vanno applicate le norme civili e penali in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e di alcuni luoghi (toilette, stanze d'albergo, cabine, spogliatoi eccetera). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori. Ulteriori limiti possono derivare da altre speciali disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare, disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, oppure musei, biblioteche statali e archivi di Stato e, ancora, relativi a impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. Va ricordato che codice penale vieta le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. L'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta un vincolo per il cittadino, ovvero una limitazione e comunque un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (per esempio, programma configurato in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilità di ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.
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Il non rispetto del principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, comporta l'attivazione di un illecito. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure (controlli parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, ecc.) siano state valutate insufficienti o inattuabili. La videosorveglianza è lecita solo se è rispettato il principio di proporzionalità nella scelta delle apparecchiature di ripresa. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare se la sua utilizzazione sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili e quindi stabilire: • se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti; • se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate; • la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature; • quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi; • la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea). Va altresì delimitata rigorosamente: • anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici; • l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, eccetera), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la legge prevede ulteriori garanzie; • l'eventuale duplicazione delle immagini registrate; • la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (ad esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).
Gli adempimenti Gli interessati devono essere informati del fatto che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dalla legge anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi dell' art. 13 del Codice con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione. Il supporto con l'informativa: • deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera; • deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; • può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate. Il Garante prescrive a tutti i titolari del trattamento di sottoporre alla verifica preliminare i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad es. biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce. La verifica preliminare del Garante occorre anche in caso di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini (che rendono possibile una ricerca automatizzata o nominativa) e in caso di videosorveglianza cosiddetta dinamico-preventiva che non si limiti a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche (per esempio riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati. Quando i dati vengono conservati - naturalmente per un tempo limitato in applicazione del principio di proporzionalità - devono essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. Occorre prevenire possibili abusi attraverso opportune misure basate in particolare su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria). Alcune misure, cosiddette "misure minime", sono obbligatorie anche sul piano penale. Il titolare del trattamento che si avvale di un soggetto esterno deve ricevere dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia . In applicazione del principio di proporzionalità, anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
I settori specifici Rapporti di lavoro Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e ciò anche in caso di erogazione di servizi per via telematica. Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro. Queste garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro, così come, ad esempio, si è rilevato in precedenti provvedimenti dell'autorità a proposito di telecamere installate su autobus (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti). È inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad esempio bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi). Ospedali e luoghi di cura L'eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad esempio unità di rianimazione), devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie. Va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. Istituti scolastici L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori. A tal fine, se può risultare ammissibile il loro utilizzo in casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l'eventuale accesso ai dati.
Luoghi di culto e di sepoltura L'installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle informazioni relative all'appartenenza ad una determinata confessione religiosa. Al fine di garantire il rispetto dei luoghi di sepoltura, l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve ritenersi ammissibile all'interno di tali aree solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici.
I soggetti pubblici Il "soggetto pubblico" può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un'amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine. Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell'immondizia etc.
I privati Il "soggetto privato" può installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro eccetera. Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L'installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l'adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori. N.B.: Se le immagini sono registrate, si parla di "registrazione" altrimenti si usa il termine "rilevazione".
*Riferimento da cui è stato estratto il presente elaborato Videosorveglianza: individuate le nuove garanzie per i cittadini. La tutela dei diritti si
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