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Il rischio da fulminazione cresciuto di 200 volte con la nuova norma?

Giancarlo Tedeschi
Giancarlo Tedeschi
121 domande 116 risposte 0 migliori risposte 2 commenti

01.02.2008 19.31Mi risulta se non sbaglio i conti che con la nuova norma CEI 81-10/2 il rischio per fulminazione in condizioni non estreme, cioè in situazioni facilmente riscontrabili nell'ambito professionale, sia cresciuto di 200 volte rispetto al richio valutabile con la previgente norma.
Se fosse vero, che conclusioni possiamo trarne?

3 RISPOSTE

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14.03.2008 19.02Proprio oggi un collega mi ha detto che inaspettatamente per una piccola scuola ( piano terra e primo piano ) si era manifestata la necessità del parafulmine.
Io gli ho risposto che un capannone di deposito di polistirolo che seguo da più di trent'anni, che è sempre risultato autoprotetto,applicando l'ultima edizione della norma non lo salvo neanche installando un impianto di spegnimento automatico.

Proporre una norma che cambia le regole in questo modo (200 volte è aumentato il rischio !) senza dire niente, senza avvertire e giustificare non costituisce certo un atto che fa sicurezza.

Giancarlo Tedeschi

28.02.2008 18.56Ho letto con interesse le considerazioni del collega Ingrossi Giovanni, ma non sono dello stesso parere. Che la valutazione del rischio fatta secondo la norma previgente e secondo l'attuale, praticamente seguendo lo stesso ragionamento e la stessa formula, dia valori 200 volte superiori, può solo indicare che qualcosa non andava bene prima o non va bene ora. Se adesso esiste la possibilità di affinare meglio gli interventi non mi pare possa influire sulla mia pesante valutazione. Ad esempio di questa grande novità devono essere informati tutti gli utenti, come noi, in quanto situazioni che una volta risultavano tranquille ora, non sappiamo se a ragione o a torto, non lo sono più. Un atteggiamento prudente in materia di sicurezza dovrebbe orientare tutti a rifare le verifiche già fatte. Ne risulterebbero importanti novità.
Suggerisco un maggior controllo su come vengono fatte le norme.
Ad esempio quanti si sono accorti che la formula che consente di calcolare il rischio RB dovuto ai danni materiali è concettualmente errata nel caso che riguarda i danni agli oggetti vicini e la contaminazione dell'ambiente circostante ? Come può accadere un fatto del genere? Forse siamo troppo generosi nel pensare che sempre ci sia molta cura e approfondimento nei lavori dei comitati tecnici, anche internazionali. Torneremo sull'argomento per quanti sono interessati a questi temi.

Giancarlo Tedeschi

27.02.2008 19.38Messa così la tua valutazione mi sembra azzardata e spiego le ragioni; la norma 81-10/2, da al progettista la possibilità di affinare la procedura della valutazione del rischio in funzione del numero di zone, dei sistemi di protezione nei confronti dell' incendio o del numero delle linee entranti, ecc. ecc. Per quella che è stata la mia esperienza di applicazione, trovo piuttosto che i limiti, in termini di indeterminatezza di alcuni parametri che possono essere considerati troppo cautelativi , siano spesso dovuti alle insufficienti informazioni, da parte del responsabile delle sicurezza e/o del professionista addetto al rilascio del CPI e/o del progettista architettonico. Peraltro è imminente la pubblicazione di una prima variante, della 81-10 che ha rimodulato alcuni valori di questi parametri, con il risultato che la soglia di rischio risulta di nuovo più bassa e quindi in linea con le condizioni più realistiche

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