Come previsto dalla legge 2/2009 (articolo 16 comma 6), il 29 novembre 2011 scade il termine entro il quale le società già costituite entro il 28 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al Registro imprese. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che sono esclusi dall’obbligo i consorzi con attività esterna, mentre sono incluse le società consortili.
Si ricorda che sono soggette all'obbligo dell'iscrizione della PEC le società di capitali e di persone come ad esempio società per azioni, società a responsabilità limitata (srl), società in nome collettivo (snc), società in accomandita semplice e società in accomandita per azioni, società cooperative, società tra avvocati, società di mutuo soccorso.
È il legale rappresentante della società che ha l’obbligo di effettuare la comunicazione al Registro Imprese (www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp).
La PEC ha la caratteristica di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata AR.
È possibile utilizzare qualsiasi gestore sempre che questo sia iscritto all’Elenco pubblico dei Gestori accreditati (v. il sito DigitPA - www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori).
Ricordiamo che il mancato rispetto della scadenza del 29 novembre 2011 è punito con una sanzione che va da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro. Tuttavia è opportuno sottolineare che lo Statuto delle Imprese, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dimezza la sanzione, riducendola inoltre ad un terzo se il ritardo non supera i 30 giorni.