Con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione per gli interventi di riqualificazione degli immobili non è fruibile insieme con aiuti diversi e che dal 1° gennaio 2010 chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico dovrà scegliere tra l’usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute oppure beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi.
Il quesito è stato posto dalla Regione Piemonte circa la possibilità di cumulare il bonus fiscale con le agevolazioni previste dalla legge regionale 23/2002, destinate appunto a promuovere le iniziative dirette alla “sostenibilità” del patrimonio edilizio piemontese.
La riqualificazione energetica è obiettivo condiviso a livello internazionale tanto che sono incentivate politiche a salvaguardia dell’ambiente anche attraverso metodologie costruttive e di gestione degli edifici.
Per questo motivo sia lo Stato, sia la Comunità europea, sia le Amministrazioni locali a tutti i livelli utilizzano la leva fiscale delle agevolazioni per favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio a standard di più elevata efficienza energetica.
In poco più di un anno, si è passati da una previsione di compatibilità tra detrazione fiscale del 55% e altre tipologie di aiuti (decreto ministeriale 19 febbraio 2007, articolo 10, comma 2) all’incumulabilità tra le diverse agevolazioni (decreto legislativo 115/2008).
Un cambio di rotta determinato dal recepimento e dalla successiva attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/Ce relativa, appunto, all’efficienza energetica.
L’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE - GU n. 154 del 3-7-2008) “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”.
In sostanza, gli incentivi messi a disposizione dalla legge “piemontese”, non essendo erogati in conto capitale e non potendo ridurre l’entità dei costi sostenuti per gli interventi di riqualificazione, rientrerebbero nelle eccezioni.
A chiarire la portata della norma in questione è intervenuto anche il Ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che per “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali” si intende l’erogazione di somme sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (agevolazioni di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati). Poiché il bonus del 55% è riconducibile fra “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, il contribuente che, dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica deve necessariamente scegliere tra la detrazione o la fruizione di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali.