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SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME CEI

Giancarlo Tedeschi
Giancarlo Tedeschi
121 domande 116 risposte 0 migliori risposte 2 commenti

18.10.2008 10.44Credo meriti un approfondimento la notizia che ho appena appreso leggendo "i quesiti dei lettori" di una autorevole rivista del nostro settore, secondo la quale un collega progettista è stato sanzionato per la somma di 2000 €, senza neppure essere stato interpellato, per violazione dell'articolo 5 comma 3 del DM 37/08 e citando l'articolo della norma CEI 64-8 ( art. 412.5.3 ), la cui mancata osservanza avrebbe concretizzato il reato.
Penso che il fatto meriti molta attenzione, in quanto crea un precedente ( certo non il primo ) importantissimo sotto molti aspetti. Invito i colleghi progettisti e gli installatori ad esprimersi sul problema e a portare un contributo di osservazioni in questa sede (FILO ELETTRICO), come in tutti i forum di discussione che conosciamo. Io stesso ritengo utile/necessario riprendere in questa sede come nel mio blog questo accadimento, che implica una corretta condivisa rivisitazione del rapporto esistente tra regola d'arte e norma tecnica. Tale rapporto non può e non deve essere confuso con una banale coincidenza.

2 RISPOSTE

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05.02.2009 18.15Sono daccordo con l'amministrazione che ha sanzionato il progettista.
Forse non è solo una dimenticanza, ma il copia e incolla ha fallito.
Ricordo che non applicare le regole tecniche si mina il campo della sicurezza secondo la regola dell'arte.

roberto.sasi

18.10.2008 14.28Il fatto sembra essere il seguente.
Un collega progettista ha omesso in un recente ampliamento di un ospizio di proteggere con il differenziale da 30 mA una presa da 32 A, installata sotto un portico all'aperto per alimentare eventuali utenze mobili, dove altre 10 prese uguali già esistevano, non sanzionabili queste perchè installate neglia nni precedenti.
La sanzione ( 2000 € ) è stata comminata per violazione dell'articolo 5 comma 3 del DM 37/08 citando il corrispondente articolo disatteso della norma CEI 64-8 ( art. 412.5.3 ) introdotto solo molto di recente con la sesta recente edizione.
Innanzi tutto concordo con il collega affermando che non sia corretto che la sanzione sia stata comminata senza neanche ascoltare le ragioni del progettista.
La regola d'arte non coincide assolutamente con le norme CEI, le quali vanno solo interpretate e applicate dal progettista sulla base delle condizioni al contorno, che sono sempre diverse.
Credo che chi ha determinato l'infrazione si sia arrogato, forse per cattiva informazione, per troppa presunzione e/o per inesperienza, senza ascolatre la controparte il diritto e la capacità di riconoscere quando il rispetto della norma tecnica coincide con il rispetto della regola d'arte.
Penso che il collega, pur nella ammissione di non essersi ricordato di applicare il nuovo disposto normativo, potrebbe con un buon avvocato e con buone osservazioni trovare le ragioni ( che a mio avviso potrebbero benissimo esserci e cercheremo di scpoprirle !) per ritenere infondata la condanna e chiedere al contrario la rifusione dei danni morali, all'ente che si è fidato dell'(si spera) inesperto verificatore.

Giancarlo Tedeschi
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