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Sicurezza: un coordinatore in cantieri privati sotto i 100mila euro

19.11.2009
Sicurezza: un coordinatore in cantieri privati sotto i 100mila euro

Il 29 ottobre scorso è stata pubblicata una circolare del Ministero del Lavoro (Circolare n. 30/2009 del Ministero del lavoro “Applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche”) nella quale si forniscono chiarimenti circa le procedure e gli adempimenti relativi la sicurezza.
La circolare si riferisce all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, il cosiddetto Testo Unico sicurezza sul lavoro, in cui al comma 11 è prevista, in cantieri non particolarmente complessi, la possibilità per il Committente di nominare solo coordinatore per l’esecuzione. Di conseguenza, la circolare chiarisce che nei cantieri privati, sotto i 100mila euro e non soggetti a permesso di costruire, il Committente non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione. Le funzioni del coordinatore per la progettazione saranno svolti da quello per l’esecuzione che avrà, quindi, l’onere di predisporre anche il fascicolo tecnico ed il piano di sicurezza e coordinamento. ?

Circolare Ministero del lavoro 29 ottobre 2009 n. 30
Direzione generale per l'attività ispettiva e la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro
Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, DLgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni
A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui in oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell'Unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
A seguito dell'entrata in vigore del DLgs 3 agosto 2009, n. 106, l'art. 90, comma 11, dispone quanto segue: "La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori".
Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione.
Al riguardo, appare necessario chiarire che - come espressamente previsto dalla norma citata - in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'art. 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione.
Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, pertanto, l'art. 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore perla progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.
Analogamente, nell'ipotesi di cui all'art. 90, comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti commessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione. ?

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