
Qualche tempo dopo l’installazione di un macchinario in una stireria di un albergo, un dipendente subisce un grave incidente, che porta all’amputazione di una mano. Di chi è la responsabilità? Vediamo in quale modo la giurisprudenza valuta situazioni che coinvolgono gli installatori in modo diretto e immediato.
Un albergo acquista un macchinario da destinare al proprio reparto stireria. Nel corso dell’istallazione di questo, viene rimosso l’imballaggio, allacciato il macchinario alla rete elettrica ed effettuate alcune prove di funzionamento. Dopo di che l’installatore mette in funzione la macchina, effettua le regolazioni del caso, controlla le misure di sicurezza fisica (incluso il “fungo” di sicurezza e la barra salvamani) e fornisce ai responsabili dell’hotel ed ai dipendenti presenti le istruzioni per il funzionamento dell’apparecchio.
Tutto sembrerebbe pertanto essersi svolto in modo regolare. Purtroppo, poco tempo dopo un dipendente dell’hotel durante l’utilizzo della macchina viene trascinato per una mano dentro il rullo: riesce a schiacciare il “fungo” di sicurezza con la mano libera ma nel frattempo l’altra mano è completamente entrata, con conseguenze drammatiche che porteranno all’amputazione della stessa a causa delle gravissime ustioni subìte. La macchina risulta munita di certificato di conformità CE ed essere caratterizzata da un duplice sistema di sicurezza: (i) una barra salvadita (che però è di altezza troppo ampia tra il rullo e l’asta di sicurezza permettendo così il passaggio delle dita e non interrompe il moto del rullo) e (ii) il “fungo”rosso di emergenza posto sul lato dell’apparecchio (elemento che ne rende difficoltoso l’azionamento se la mano restasse incastrata nel rullo, come poi effettivamente accaduto). Tali presìdi risultano pertanto inadeguati. L’installazione della macchina è stata effettuata direttamente dal venditore di questa, il quale viene chiamato a rispondere da parte del dipendente infortunato per i danni da questo sofferti. E pertanto in questo caso dobbiamo rispondere al quesito: il venditore-installatore è responsabile del danno al dipendente dell’hotel?

In linea di principio abbiamo visto che il macchinario venduto ed installato era munito delle certificazioni di conformità alle norme di legge applicabili, ne era mai stata rilevata alcuna violazione di legge in tal senso prima dell’infortunio. A fonte di tali certificazioni un simile evento e la conseguente non corrispondenza del macchinario alle norme di prevenzione antinfortunistica potrebbe pertanto apparire effettivamente imprevedibile da parte dell’installatore. Inoltre, di regola il venditore-installatore non dovrebbe effettuare autonomamente interventi per la modifica di un macchinario prodotto e commercializzato da altra ditta, che sia munito di tutte le necessarie certificazioni di conformità. Occorre tuttavia considerare, dall’altro lato, che l’inadeguatezza dei sistemi di protezione del macchinario era percepibile palesemente ed in modo immediato: in altri termini, chi ha venduto e installato la macchina poteva accorgersi facilmente del fatto che il sistema di sicurezza sopra descritto era carente.

La soluzione
Nel caso sopra descritto si deve ritenere il venditore-installatore responsabile dell’infortunio. Infatti, in caso di incidente derivato dall’uso di un macchinario, si ritiene sussistere la responsabilità anche del venditore del macchinario stesso ove si tratti di infortunio riconducibile all’inadeguatezza dei congegni antinfortunistici di quel macchinario. In particolare, nel caso sopra descritto, l’inadeguatezza dei presidi antinfortunistici era oggettivamente percepibile, e pertanto la mera presenza formale di una certificazione attestante la rispondenza del macchinario alle prescritte misure di sicurezza risulta irrilevante.
Una norma fondamentale attualmente in vigore in tema di responsabilità degli installatori nel contesto della sicurezza sul lavoro è ravvisabile nel coordinato disposto degli artt. 24 e 57 del Testo Unico Sicurezza (DLgs. 82/2008), per cui si prevede che gli installatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti, pena in caso di violazione l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 Euro. Se poi dal mancato rispetto di tale principio derivassero lesioni- o peggio – per lo sfortunato utilizzatore la macchina non solo si avrà una responsabilità diretta nei confronti di quest’ultimo come si è visto sopra, ma il tema potrebbe comportare spiacevoli valutazioni in merito all’applicabilità degli artt. 589 o 590 del Codice Penale (omicidio colposo e lesioni personali colpose) nell’ipotesi aggravata di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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