
Che cosa comporta oggi la realizzazione di un impianto “a regola d’arte”? A Smart Building Expo l’avvocato Antonio Oddo ha illustrato obblighi e responsabilità di installatori e progettisti nel quadro normativo generale e alla luce delle più recenti novità
In occasione di Smart Building Expo, il 16 novembre 2017 Confartigianato ha organizzato il convegno “Nuova regola d’arte e responsabilità professionali per progettazione e realizzazione di impianti elettronici”, durante il quale l’avvocato Antonio Oddo ha illustrato gli obblighi dell’installatore nel quadro normativo generale e alla luce delle più recenti novità.
Innanzitutto in cosa consiste la famosa “Regola d’arte”? Nonostante l’importanza assolutamente centrale, tuttora permangono pericolosi equivoci in merito ai contenuti effettivi di questa “regola”, ancora troppo spesso confusa con singole norme tecniche (che non sono obbligatorie) o adempimenti che non rispondono adeguatamente allo spirito della legge. La Regola d’arte è dunque un fondamentale obbligo di legge per la progettazione e realizzazione di tutti gli impianti così come per la realizzazione di tutte le “opere” e per le prestazioni professionali ad essa collegate.
Questo obbligo è innanzitutto previsto espressamente dal Codice Civile per “prestazioni d’opera” (manuale) e “prestazioni d’opera intellettuale”, e, dunque, per installatori e progettisti. Il medesimo obbligo è inoltre previsto anche da tutta la legislazione speciale che riguarda gli impianti al servizio degli edifici (DM 37/08 e legislazione speciale che richiama questo decreto – v. art. 209, c. 4 del D.lgs. 259/03 e DM 22/01/2013, art. 9, c. 2 “Regole tecniche” e “Codice delle comunicazioni elettroniche”), oltre che dalla legislazione speciale di prodotto la cui più recente evoluzione sarà qui in seguito precisata. Inoltre è considerato dal Codice Penale “colpa” nel caso di delitti colposi in cui l’evento infortunistico e/o pericoloso e/o dannoso sia causato dalla violazione delle leggi, dei regolamenti e/o delle “regole tecniche” qui sopra individuate – con danno e/o pericolo per persone, o cose (o animali domestici) o, anche, nel caso di falsità negli atti rilasciati, in particolare con la “dichiarazione di conformità”.
Attenzione dunque a ciò che si dichiara, in quanto, a seconda dei casi, si rischiano sanzioni civili (risarcimento dei danni, risoluzione dei contratti), penali (Multa, reclusione, ammenda, arresto), amministrative e disciplinari (sospensione dall’Albo provinciale delle imprese artigiane e dagli albi professionali).
Installatori e progettisti devono dunque rispettare – senza possibilità di equivoci, dubbi o confusione, in quanto l’“ignoranza della legge” non è ammessa – la regola d’arte obbligatoria, e le condizioni contrattuali, liberamente convenute tra le parti.
Sempre per quanto riguarda i contenuti della “Regola d’arte”, fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile, l’obbligo riferibile alle prestazioni impiantistiche qui ora d’interesse è precisato dal DM 37/08. Per la regola d’arte dei materiali si segnala la più recente evoluzione legislativa:
1) materiali a bassa tensione: D.Lgs. 86/2016
2) compatibilità elettromagnetica D.LGS. 80/2016 (Direttiva 2014/30)
3) apparecchiature radio D.Lgs. 128/2016 – Direttiva 2014/53 (UE)
4) cavi elettrici e “prodotti da costruzione” regolamento (EU) 305/2011 E D.Lgs. N. 106 DEL 9/8/2017
5) apparecchiature e sistemi antideflagranti per impianti in luoghi a rischio di esplosione D.Lgs. 85/2016 (Direttiva 2014/34/UE)
Nel corso della conferenza ampio spazio è stato dedicato a chiarimenti riguardanti il Regolamento sui materiali da costruzione. L’avvocato Oddo ha innanzitutto precisato come, nel caso dei cavi, il CPR può essere applicato soltanto a cavi che siano stati immessi sul mercato a partire dal 1 luglio 2017; se questi materiali sono stati immessi prima di questa data, potranno essere utilizzati senza alcun limite temporale.
La legge infatti non può essere retroattiva in considerazione anche delle sanzioni penali e/o amministrative applicabili in caso di violazione (v. artt. 1 e 2 del Codice Penale, art. 1 della L. 689/81 ed art. 25 della Costituzione) e delle relative garanzie di legge previste in modo inderogabile. Ne deriva che la nuova disciplina non può essere applicata ai cavi che sono stati immessi sul mercato in conformità alla legislazione vigente anteriormente al luglio; ogni diversa interpretazione si porrebbe dunque in contrasto non soltanto con la legislazione speciale ma anche con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
Infine, con particolare riferimento al rapporto tra regola d’arte e funzionalità degli impianti, occorre considerare la più recente evoluzione legislativa in tema di “comunicazione elettronica” (v. art. 2, lett. a) e c) della Direttiva 2002/21/CE) e di “gestione dei segnali”.
È infatti indispensabile considerare, in particolare, la nuova disciplina legislativa introdotta dal D.lgs. 259/03, il “codice delle comunicazioni” e delle “regole tecniche” previste dal DM 22-1-2013 in tema di “diritto d’antenna” (v. art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) ed è, inoltre, pure indispensabile considerare quanto previsto dal codice dell’edilizia (Dpr 380/2001) art. 135 bis: infrastrutture funzionali e strumentali al “diritto d’antenna” come previsto dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (artt. 4, 91, 92, 209) e come precisato dalle “Regole tecniche” del DM 22-1-2013 (artt. 4, 5, 6, 7 e 8).
Tutta questa nuova legislazione comporta necessariamente ed automaticamente il dovere di considerare – nel quadro generale dell’obbligo costituito dalla “Regola d’arte” – nuove condizioni per l’installazione, la realizzazione, la manutenzione, l’ampliamento, il rinnovamento e l’adeguamento degli impianti “elettronici in genere” previsti dal DM 37/08 (art. 1, c. 2, lett. b).
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