
Un tema che non passa mai di moda: quali sono i diritti e i doveri dei proprietari di telecamere nelle zone comuni dei condomini? Una sentenza ci aiuta a capire le problematiche civili e penali
Uno dei temi più diffusi tra gli installatori è quello delle telecamere di sicurezza. Non è certo una novità che a fronte di una sempre crescente richiesta di interventi in materia, sia divenuto urgente per l’installatore individuare criteri di valutazione che gli consentano di svolgere la propria attività in modo proficuo e nel rispetto della normativa – anche al fine di tutelarsi da eventuali contestazioni successive.
Telecamere e spazi comuni
Partiamo dal fatto. Tizio, condomino di uno stabile condiviso con Caio, installa una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale nella parte contigua alla porta d’ingresso della propria abitazione. Mediante tale strumento riesce ad inquadrare la porzione di pianerottolo prospiciente la propria porta, ma anche la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale. Caio, la cui porta d’ingresso è prospiciente a quella di Tizio (tanto che addirittura cerca di tenere sempre aperta l’anta della finestra del pianerottolo al fine di evitare ogni interferenza), sporge querela nei confronti di Tizio in quanto l’installazione di detta telecamera configurerebbe il reato di cui all’art. 615/bis codice penale relativo alle interferenze illecite nella vita privata. Tale norma infatti sanziona con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nel domicilio altrui – inteso come abitazione od altro luogo di privata dimora ovvero appartenenze di essi. Ma – allora – Tizio poteva lecitamente riprendere il pianerottolo condominiale? Oppure la querela di Caio è effettivamente fondata?
Spazi comuni, sicurezza, vita privata
Le due posizioni contrapposte non appaiono conciliabili. Da un lato Tizio, che sottolinea come la propria telecamera inquadri il proprio uscio di casa (e fin qui nulla quaestio) e il pianerottolo, ovverosia una parte comune del condominio. Dall’altro Caio, il quale sostiene che il pianerottolo condominiale costituisce comunque “appartenenza” di un luogo di “privata dimora” ai sensi dell’art. 614 codice penale (richiamato dall’art. 615/bis codice penale), e che pertanto inquadrando la telecamera tale area sussiste la violazione della norma penale con conseguente configurabilità del reato di illecite interferenze nella vita privata. Il “terreno” dello scontro appare pertanto essere il pianerottolo condominiale. Un terreno ben noto, in quanto spesso oggetto di contestazioni reciproche tra condomini (vari sono gli utilizzi che nella pratica ne vengono fatti, spesso in modo non del tutto proprio…) e luogo di comportamenti che – direttamente o indirettamente – possono recare molestia ad altri. Attualmente la videosorveglianza sembra essere l’ultima frontiera sul tema (si pensi alle telecamere, ma anche i c.d. “spioncini elettronici” hanno fatto molto parlare di sé).
Al fine di dare una risposta soddisfacente, occorre partire proprio dallo status giuridico di questo.
Le scale di un condominio e i pianerottoli condominiali sono evidentemente destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti, e non possono certo assolvere alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da “sguardi indiscreti”. Al contrario, l’oggetto giuridico della tutela di cui all’art. 615 bis presuppone l’esistenza di uno spazio fisico, sottratto alle interferenze di terzi, i quali non possano accedervi (fisicamente o visivamente) senza il consenso del titolare del relativo jus excludendi, in modo tale che quanto avviene in quello spazio sia destinato a rimanere riservato. In altri termini, l’art. 615 bis è funzionale alla tutela della sfera privata della persona, che trova estrinsecazione nei luoghi di privata dimora e nelle “appartenenze” di essi, ovverosia l’ambiente ove l’interessato svolge la propria vita privata, sottraendola ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza. Una nozione che non può trovare applicazione ad un’area condominiale, specialmente se di passaggio.
Il pianerottolo condominiale non è luogo di privata dimora
Dal momento che il pianerottolo condominiale non è pertanto luogo di privata dimora né appartenenza di esso nei termini sopra descritti, ne consegue che la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis codice penale non si estende alle immagini che vi siano eventualmente riprese mediante telecamera. Sul punto si possono trovare elementi (diretti ed indiretti) in una serie di pronunce della Corte di Cassazione penale, tra le quali si rammentano – a titolo meramente esemplificativo – Cass. 34151/2017, Cass. n. 5591/2006, Cass., n. 37530/2006 Cass. 44701/2008. In questo caso, pertanto, il fatto penalmente illecito contestato a Tizio non sussiste.
Ma occorre comunque ricordarsi della privacy…
Quanto sopra descritto si riferisce alla sussistenza – o meglio, all’insussistenza – di un illecito penale. Ma questo non deve fare abbassare la guardia con riferimento alla necessità di rispettare le disposizioni normative in tema di tutela dei dati personali. Infatti, occorre rammentare che anche qualora non sia dato di individuare un’ipotesi penalmente rilevante ex art. 615bis codice penale, potrebbe comunque sussistere un illecito civile. In altri termini, occorre comunque rammentare i criteri offerti dalla normativa nonché a livello regolamentare – in particolare dall’Autorità Garante per la tutela dei dati personali – a garanzia del corretto utilizzo degli impianti di videosorveglianza installati dai singoli a tutela della loro proprietà esclusiva (cfr. sul punto Trib. Catania, sent. 31 gennaio 2018). Pertanto, sarà comunque consigliabile mantenere un angolo visuale limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo altre forme di ripresa di ulteriori aree – anche se comuni. D’altro canto, si deve comunque sottolineare la differenza tra riprese di tali contesti ulteriori effettuate tout court, e quelle poste in essere in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, in particolare se costituite da illeciti già verificatisi. Una valutazione di proporzionalità che andrà ora effettuata anche alla luce del principio di accountability introdotto dal Reg. UE 2016/679.
La massima
Quanto sopra ci consente di trarre come massima il principio che le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, in quanto destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini ivi riprese.

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